Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30541 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3214-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., BA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VERSACE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLA CALUSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1499/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, con sentenza n. 83/2016, sez. 2 accoglieva il ricorso proposto da B.M. e Ba.An. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per estimi catastali.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 1499/2/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la motivazione apparente della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della normativa in tema di determinazione della rendita delle unità immobiliari per non avere applicato i criteri da essa previsti.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione del vizio di notifica del ricorso sollevata dai controricorrenti, in quanto questi ultimi si sono regolarmente costituiti in giudizio approntando le proprie difese, onde il vizio, quand’anche sussistente, sarebbe comunque sanato (vedi Cass. 908/05; Cass. 27452/08; Cass. 8177/11; Cass. 5341/12).

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuto della sentenza” gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una toro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 9105/17; Cass. 20921/19).

Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove il giudice di secondo grado, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere confermare quanto statuito dai giudici di primo grado.

In particolare la Commissione regionale, rilevato che l’immobile del contribuente si trovava nel centro storico di (OMISSIS) in (OMISSIS), in prossimità della (OMISSIS), ha osservato -conformandosi a quanto già affermato dal giudice di prime cure che gli immobili locati nell’area in questione presentavano categorie e classi catastali molto differenti.

In particolare, ha ritenuto che l’immobile per cui è causa si trovava nella parte finale di (OMISSIS), abbastanza defilato rispetto alla (OMISSIS), e che la zona di maggior pregio della via era quella prossima alla Piazza in questione comprendente le unità aventi i civici da (OMISSIS) a (OMISSIS) mentre quelle aventi i numeri civici da (OMISSIS) a (OMISSIS), prossime a quella dei ricorrenti (avente il numero (OMISSIS)) avevano rendite inferiori.

Tale motivazione appare basata su affermazioni adeguate che fanno riferimento ad elementi concreti acquisiti in giudizio e, in particolare, agli allegati 1 e 2 delle memorie dei contribuenti.

Il motivo non merita quindi accoglimento.

Il secondo motivo appare anch’ esso manifestamente infondato.

Occorre rammentare che l’avviso di accertamento è stato emanato nell’ambito della procedura Docfa proposta dai contribuenti.

In presenza di siffatta procedura questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Cass. 31809/18).

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento ha modificato la classe richiesta dai contribuenti portandola da 9 a 13 sotto l’unico profilo inerente alla qualità della zona in cui l’immobile è situato, dando implicitamente per acquisiti nel resto tutti gli altri elementi forniti dai contribuenti con la procedura Docfa.

E’ quindi evidente che nessuna motivazione era necessaria su tali aspetti essendo pacifici in giudizio.

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.500 oltre spese forfettarie 15% e accessori.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA