Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30541 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30541 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 22128-2016 proposto da:
TESSUTERIA E SALOTTERIA S.A.S. DI DINU DOINA & C., (già
F.11i Pagano s.a.s. di Michele e Luigi Pagano & C.), in persona del suo
legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE P. ORLANDO, n.58,
presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRUCCI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOMMARIA UGGIAS;

– ricorrente contro
DEGORTES ANNA MARIA TERESA, MAFRES S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE;

– intimati –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il
22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 22128 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

Rilevato che:
1. Ricorre per cassazione con un motivo la Tessuteria e Salotteria s.a.s. di
Dinu Doina & C, (già Fratelli Pagano) avverso la sentenza, numero 56 del
22 marzo 2016, della Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari,
che ha riformato la sentenza n. 50/2013 del Tribunale di Tempio Pausania,
sede distaccata di Olbia, che aveva rigettato le domande di Degortes e

della F.11i Pagano, accertava il diritto di quest’ultima a condurre in locazione
l’immobile in virtù del subentro nel contratto di locazione stipulato tra la
Mafres e la Domus.
2. La Corte Territoriale ha ritenuto preliminarmente, sulla base dei
documenti prodotti, sussistere un contratto valido di locazione
intercorrente tra la società Mafres s.r.l. (comodataria dell’immobile) e la F.11i
Pagano. Alla prima società sarebbe poi subentrata la SE. Domus.
Conseguentemente non poteva ravvisarsi una condizione di occupazione

sine titulo.
Per quanto riguarda poi, il dedotto inadempimento quale causa di
risoluzione del contratto di locazione avanzata dalla Tessuteria sulla scorta
della mancata consegna del certificato di agibilità del locale commerciale
locato, ha ritenuto il giudice del merito, sulla base dei principi consolidati
della Corte di cassazione secondo cui la mancanza del certificato di agibilità
configura una situazione d’inadempimento, sussistere l’inadempimento e
conseguentemente ha dichiarato risolto il contratto di locazione. Non ha
accolto la tesi secondo cui invece la risoluzione sarebbe avvenuta per facta

coneludentia alla data di rilascio di fatto dell’immobile, trattandosi di mero
comportamento unilaterale insufficiente a profilare un accordo risolutivo.
Ha ritenuto inoltre che non dovessero essere restituiti i canoni corrisposti
vertendo il caso di specie in un’ipotesi di contratto ad esecuzione periodica,
in relazione al quale l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni
già eseguite. Ha confermato tra l’altro la sentenza di primo grado sia sul
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Nlafres s.p.a. e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale

punto che ha negato la restituzione delle somme spese per i lavori eseguiti
nell’immobile sia sul danno da mancato guadagno.

3.1. Anna Maria Degortes e Mafres s.r.1 in liquidazione non hanno svolto
attività difensiva.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di

ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta
proposta.
6. Con il primo ed unico motivo la ricorrente denunzia, violazione o falsa
applicazione degli artt. 1218, 1453, 1458 e 1575 c.c. nella parte in cui dopo
aver correttamente statuito la risoluzione del contratto di locazione in
conseguenza della mancata consegna del certificato di agibilità e, quindi
della inutilizzabilità ab origine dell’immobile secondo l’uso pattuito, ha
erroneamente escluso il diritto del conduttore alla restituzione dei canoni
corrisposti.
Il motivo è ammissibile, al contrario di quanto opinato nella proposta, ma
è infondato.
Infatti l’art. 1458 c.c. è stato correttamente applicato, perché, quando dice
che nei contratti ad esecuzione continuata l’effetto della risoluzione non si
estende alle prestazioni già eseguite, intende dire che, poiché il contratto
viene meno a far tempo dalla proposizione della domanda di risoluzione (è
questo il senso dell’inciso “già eseguite”: si vuol die, cioè, eseguite al tempo
della risoluzione), le prestazioni pregresse risultano coperte dal titolo
contrattuale, perché il contratto è rimasto vigente fino a quel momento.
Nella specie la conduttrice, che fra l’altro, ha proposto la domanda di
risoluzione ex art. 1453 c.c. solo in appello, avendo prima ragionato di
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fissazione dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso. Il

risoluzione per fatto concludente, non poteva accampare diritto ala
restituzione delle prestazioni di pagamento dei canoni pregressi e ciò anche
se in ipotesi mai aveva potuto esercitare — come dice di aver dedotto — il
godimento secondo la destinazione pattuita. Anzi già nella prospettiva della
domanda di risoluzione originaria, avendo interrotto il pagamento dei
canoni nel febbraio del 2009 e proposto la detta domanda con la

instaurato nel novembre del 2009, l’art. 1458 c.c. escludeva la restituzione
dei canoni per la ragione detta. Semmai la ricorrente avrebbe dovuto
chiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento.
Inoltre la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Infatti
secondo la giurisprudenza di questa Corte citata correttamente dalla Corte
territoriale (Cass. n. 7559/2009) il mancato rilascio di concessioni,
autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei
beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto
locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta
utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.
E la ricorrente non ha provato di non aver potuto godere dell’immobile.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va
rigettato.
In considerazione del fatto che le intimate non hanno svolto attività
difensiva non occorre provvedere sulle spese.

P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

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riconvenzionale, introdotta certamente dopo, dato che il giudizio venne

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della . sesta sezione civile della
Corte Suprema di Cassazion , il 13 luglio 2017.

residente

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