Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30540 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
O.A. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI 345, presso lo studio dell’Avvocato
BELLONI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato POLVERINO
GIORGIO, giusta procura in calce all’atto introduttivo;
– ricorrente –
contro
DETTA S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 300, presso
lo studio dell’Avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento r.g.n. 281/2010 del TRIBUNALE di SALA
CONSILINA del 10/02/2011, depositato l’11/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è solo presente l’Avvocato ANDREOTTA GIUSEPPE, difensore della
controricorrente;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che si riporta
alla relazione.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che O.A. ha proposto regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza del tribunale di Sala Consilina in data 10 febbraio 2011, la quale, accogliendo l’eccezione d’incompetenza dallo stesso sollevata, ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del tribunale di Salerno in ordine alla domanda della Detta s.p.a. diretta a ottenere la convalida dell’offerta reale della somma corrispondente al valore della quota del socio receduto;
che l’eccezione d’incompetenza è stata sollevata con riferimento alla previsione dello statuto della s.p.a, (forma societaria assunta dalla Detta s.r.l. in attuazione di delibera dalla quale l’ O. aveva dissentito) che prevede il tribunale di Salerno come foro esclusivo per le controversie tra soci e tra soci e società);
che la Detta s.p.a. si è costituita eccependo l’inammissibilità del regolamento sia per tardività, essendo stata l’istanza di regolamento consegnata all’ufficio postale per la notifica il 18 marzo 2011 mentre l’ordinanza impugnata è stata comunicata mediante presa visione il 15 febbraio 2011, sia per difetto d’interesse in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in accoglimento dell’eccezione formulata dall’ O.;
che il p.g. ha chiesto che il regolamento sia dichiarato inammissibile per difetto d’interesse; che le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il regolamento di competenza è inammissibile perchè tardivo: lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver preso visione dell’ordinanza declinatoria di competenza il 15 febbraio 2011, mentre l’istanza risulta consegnata all’ufficio postale per la notifica il 18 marzo 2011; che tale ragione d’inammissibile assorbe ogni altra questione, ivi compresa quella relativa ad altra ragione d’inammissibilità consistente nel difetto d’interesse ad impugnare un provvedimento del tutto conforme all’eccezione sollevata;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011