Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30540 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. I, 26/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. dolmetta Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12053/2015 proposto da:

Xp Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Lo Castro Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Investimenti Immobiliari dal 1974 s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Portuense n. 104, presso la sig.ra De Angelis Antonia, rappresentata

e difesa dall’avvocato Mirone Aurelio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento S.U., Cancelleria Civile Sezione Fallimentare

del Tribunale di Catania;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, del 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.r.l. XP Immobiliare ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., proponendo due motivi avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania in data 5/12 marzo 2015.

Tale pronuncia ha accolto il reclamo presentato dalla s.r.l. Investimenti Immobiliari dal 1974 contro il provvedimento rilasciato dal giudice delegato del fallimento di S.U. del 10 novembre 2014; e ha dichiarato, “per l’effetto” di tale accoglimento, che “la proposta di concordato presentata da Investimenti Immobiliari dal 1974 s.r.l. è stata approvata”, così rovesciando quanto stabilito dal giudice delegato.

Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto – a differenza di ciò che aveva opinato il giudice della procedura – che dovesse essere espunta dal calcolo dei voti contrari all’approvazione del concordato una serie di manifestazioni di dissenso espresse da determinati soggetti; e ha valutato, di conseguenza, che i relativi creditori dovessero essere considerati come non votanti e, quindi, calcolati nel senso favorevole alla proposta.

2.- Resiste la s.r.l. Investimenti Immobiliari dal 1974 con controricorso. Nel contesto di quest’atto la società ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso.

3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo assume “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 125, così come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il secondo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 125, così come modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la data di presentazione della proposta di concordato del fallito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

4.- L’eccezione sollevata dalla società controricorrente assume, in sostanza, che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando lo stesso del necessario carattere di definitività.

5.- L’eccezione sollevata dalla società controricorrente va accolta.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “in tema di concordato fallimentare, il provvedimento col quale il giudice delegato, successivamente all’approvazione di una proposta, dispone che il curatore dia comunicazione al proponente, affinchè questi richieda l’omologazione, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, nè definitivo” e, di conseguenza, non ricorribile per cassazione” (Cass., 4 luglio 2012, n. 11153).

6.- Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA