Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3054 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 5923-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA(97103880585)- Società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA
ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
RUFFOLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
M. CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato ITRI GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PRESTIA SALVATORE, giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

)0323

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 164/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 9.12.2010, depositata il 28/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Ric. 2012 n. 05923 sez. ML ud. 12-12-2013
-2-

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.
essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 12
dicembre 2013.

La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,

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