Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6612-2008 proposto da:

L.R.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

sul ricorso 10281-2008 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.R.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

L.R.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli dep. il 27.3.07 con cui la PDCM veniva condannata ex lege n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 4000,00 in favore di ciascuno per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.

La PDCM ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale avverso il quale il L.R. ha proposto controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo iniziato nel febbraio 1998 e ancora pendente al momento della proposizione del ricorso sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e la mancata liquidazione in riferimento all’intera durata del giudizio.

Sotto quest’ultimo profilo i motivi sono manifestamente infondati avendo a più riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono invece fondati,in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 4000,00 per circa sei anni e quattro mesi di ritardo discostandosi dai parametri minimi Cedu in modo eccessivo e privo di adeguata motivazione.

Sotto tale profilo i motivi vanno pertanto accolti.

Con il quinto,il sesto ed il settimo motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha ,infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplicativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto ciò non significa che dette cause sono necessariamente di per sè particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, è possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come è noto, dispone di una certa discrezionalità nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille a millecinquecento salvo limitato discostamento in più o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, può arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto ciò non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto ciò compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da otto a undici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

I motivi in questione restano assorbiti dovendo la Corte riliquidare le spese dell’intero giudizio.

Il ricorso principale va in conclusione accolto nei termini di cui sopra.

Il ricorso incidentale con cui l’Amministrazione si duole della mancata compensazione delle spese, deducendo di non avere essa dato causa al processo, è infondato e va rigettato. E’ sufficiente rilevare che la responsabilità dell’amministrazione nasce dal ritardo con cui si è svolto il giudizio presupposto onde non può dubitarsi che la stessa abbia dato causa al giudizio di equa riparazione con la conseguenza che il regime delle spese deve essere regolato ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. senza che la contumacia della resistente possa incidere a tale proposito.

Da ciò consegue la cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito con la condanna della PDCM al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in Euro 5600,00 sulla base dei parametri Cedu (750 Euro per i primi tre anni di ritardo e mille per i successivi) e di un periodo di eccessiva durata di anni sei e mesi quattro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano quanto al giudizio di legittimità per la metà stante il rigetto della più parte dei motivi.

PQM

Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e decidendo nel merito, condanna la PDCM al pagamento della somma di Euro 5600,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, che si compensano per la metà nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1.150,00 di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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