Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15785-2019 proposto da::

R.R., A.T.P.L., 1920 SRL IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO MICHELE CAPORALE, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI FRAU, FRANCESCA VERNA;

– ricorrenti –

contro

G.F. SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei commissari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO SANTORI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1808/2019 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Isernia ha respinto, in quanto tardiva, l’opposizione allo stato passivo della G.F. S.p.a. in Amministrazione straordinaria, proposta da “1920 S.r.l.”, A.T. e R.R. in data (OMISSIS), a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo con decreto 24 gennaio 2013 – mai comunicato ai ricorrenti – che recava il diniego di ammissione del credito di oltre tre milioni e mezzo di Euro, da essi insinuato in prededuzione in forza del rapporto di consulenza stilistica proseguito in costanza di procedura concorsuale, per la cui risoluzione era pendente giudizio tra le parti dinanzi al Tribunale di Milano.

1.1. Secondo il giudice a quo, in mancanza di comunicazione del decreto a norma della L.Fall., art. 97, l’opposizione allo stato passivo avrebbe dovuto proporsi entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., “salvo che l’opponente provi di non aver avuto conoscenza dell’esistenza della procedura concorsuale” (Cass. 11366/2018), circostanza questa da escludere poichè gli opponenti erano ben a conoscenza della procedura concorsuale, per aver partecipato all’udienza di verifica del 24/01/2013, sicchè il termine lungo sarebbe scaduto il 24/07/2013.

1.2. Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, corredato da memoria, cui l’Amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.

1.3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo – rubricato “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L.Fall. artt. 95-97, 99 e 101)” – si sostiene che il tribunale abbia errato a ritenere che la partecipazione dei creditori all’udienza di verifica del 24/01/2013, in cui era stato reso e depositato il decreto di esecutività dello stato passivo contenente la loro domanda, costituisse un equipollente della comunicazione L.Fall., ex art. 97, nonostante la verifica dovesse proseguire con l’esame delle ulteriori domande tardive già depositate, delle quali il giudice delegato, con decreto dell’11/01/2012, aveva disposto l’esame unitario.

2.1. Il secondo mezzo – rubricato “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L.Fall., art. 97)” – lamenta che da una condotta omissiva e negligente dei Commissari sia stata fatta discendere una decadenza processuale in capo ai ricorrenti, tanto più che l’obbligo della comunicazione L.Fall., ex art. 97, è stato rafforzato dal D.L. n. 179 del 2012, che impone la trasmissione di una copia del decreto di esecutività a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione medesima, perciò non surrogabile con la disciplina del cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non richiamato nel corpo della legge fallimentare e comunque non concretamente applicabile, poichè la cancelleria fallimentare, a differenza di quella civile, non effettua alcuna comunicazione del deposito del decreto di esecutività.

3. Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, meritano accoglimento nei termini che si vanno ad illustrare.

4. Dagli atti di causa risulta che: i) i ricorrenti depositarono domanda di ammissione al passivo in data 30/05/2011; ii) in data 29/06/2011 il giudice delegato ne dispose la trasmissione ai Commissari “anche per le loro determinazioni in ordine all’accertamento del credito in via tardiva”; iii) in data 08/07/2011 i Commissari straordinari proposero domanda di risoluzione dei contratti di consulenza stilistica inter partes per inadempimento degli odierni ricorrenti, i quali proposero domanda riconvenzionale per l’accertamento dei crediti già insinuati al passivo; iv) nel 2013 il Tribunale di Isernia declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Milano, ove il giudizio ordinario venne riassunto e proseguì, essendo ancora pendente al momento del ricorso per cassazione; v) frattanto, in data 27/12/2011 i ricorrenti sollecitarono l’esame della domanda di insinuazione al passivo e il giudice delegato, con decreto del 11/01/2012, ne dispose la trasmissione ai Commissari straordinari, invitandoli ad assegnarle “un numero cronologico in considerazione dell’originaria data di deposito” e di includerla “in uno dei prossimi progetti di stato passivo da depositarsi, onde permettere a codesto Giudice di analizzarla unitamente ad altre domande tardive in una delle prossime udienze di verifica”” (cfr. pag. 10-11 controricorso; vi) solo in data 08/01/2013 veniva depositato un progetto di stato passivo contenente detta domanda, “con riserva di presentare il progetto di stato passivo delle residue domande successive a detta udienza garantendone il deposito nei termini di cui alla L.Fall., art. 95” (v. pag. 4 ricorso); vii) all’udienza del 24/01/2013 il giudice delegato osservò che i crediti erano contestati anche nel giudizio ordinario pendente e richiedevano attività istruttoria incompatibile con la fase sommaria e che per le prestazioni già rese i compensi non fossero dovuti, in quanto il contratto era stato “non correttamente adempiuto”, mentre per il risarcimento danni fosse “necessario accertare l’illegittimità della risoluzione operata dall’amministrazione e quindi acquisire un titolo idoneo da opporre alla procedura, allo stato non sussistente”, con conseguente rigetto della domanda e dichiarazione di esecutività dello stato passivo (v. pag. 11 controricorso); viii) successivamente, “nonostante diversi solleciti”, non faceva seguito alcuna comunicazione L.Fall., ex art. 97; ix) solo da una memoria nel giudizio pendente a Milano i ricorrenti lessero che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo “senza alcuna opposizione”; x) dall’attestazione di cancelleria datata 11/03/2019 – documento di cui parte controricorrente contesta l’ammissibilità – risulta che la procedura di amministrazione straordinaria è “in fase di esame dello stato passivo delle istanze tardive con prossima udienza al 12/06/2019 proveniente da rinvio d’ufficio del 17/04/2019 e da precedente udienza di esame stato passivo tardive del 06/3/2019”.

5. Orbene, i ricorrenti invocano il principio di unitarietà dell’esame delle domande tardive, ai sensi della L.Fall., combinato disposto art. 101, comma 2, – laddove prevede che “Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 93 a 99” e della L.Fall., art. 96, comma 4, – laddove dispone che lo stato passivo viene formato una volta “terminato l’esame di tutte le domande” – sottolineando che all’udienza di verifica del 23/01/2013 era stata esaminata solo la loro domanda, nonostante ve ne fossero pacificamente ancora altre da esaminare, come confermato dal richiamato provvedimento sollecitatorio del giudice delegato (che rileva anche a prescindere dalla contestata certificazione di cancelleria).

6. Così ricostruita la fattispecie, ad essa risultano applicabili i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte: i) “in materia di fallimento, poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l’esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all’esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi “tamquam non essent” e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui alla L.Fall., art. 101″ (Cass. 1179/2018, che ha cassato con rinvio il provvedimento del tribunale di inammissibilità della domanda tardiva depositata dopo il decorso dell’anno dal decreto del giudice delegato, che aveva dichiarato l’esecutività dello stato passivo limitatamente alle domande tempestive sulle quali aveva deciso in udienza, rinviando l’esame delle altre ad una udienza successiva); ii) “in materia di fallimento, anche il procedimento di accertamento dello stato passivo riguardante le domande di insinuazione tardiva ai sensi della L.Fall., art. 101, benchè la loro trattazione sia frazionabile in più udienze, si conclude con il decreto di esecutività reso L.Fall., ex art. 96, u.c., unico e tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l’impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un’impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perchè in contrasto con l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passiva” (Cass. 13886/2017); iii) la L.Fall., art. 97, non prevede “l’onere per il creditore insinuato di verificare” il deposito in cancelleria dello stato passivo (Cass. 29521/2017, Cass. 22013/2007, in fattispecie regolate dalla legge fallimentare ante riforma del 2006).

7. Anche l’orientamento invocato dal giudice a quo – per cui “l’opposizione allo stato passivo – proposta solo dopo l’avviso L.Fall., ex art. 97, del nuovo curatore, a distanza di 2 anni dall’esecutività dello stato passivo che il precedente curatore non aveva comunicato – può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., salvo che l’opponente provi di non aver avuto conoscenza dell’esistenza della procedura concorsuale” (Cass. 11366/2018, con rinvio al precedente di Cass. 8869/2017, invero riguardante la diversa fattispecie della “impugnazione del credito ammesso a favore di un terza”) – va inquadrato nel perimetro tracciato dai principi sopra richiamati, volti ad assicurare il rispetto del principio di unitarietà e non frazionabilità dello stato passivo.

8. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio avanti al giudice a guo per l’accertamento della data in cui è effettivamente terminato l’esame di tutte le domande tardive, con deposito del relativo decreto di esecutività, ai fini della decorrenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., per l’opposizione allo stato passivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa avanti al Tribunale di Isernia che, in altra composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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