Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3054 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 2313-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROMBO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2180/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 07/06/2016;
Data pubblicazione: 08/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la
quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto
il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento
di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di
rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990,
1991, 1992 presentata in adesione alla disposizione sul
condono prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n.
289/2002.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
La
ricorrente
prospetta
la
violazione
dell’art.9
c.17
I.n.289/2002, nonchè dell’art.1 c.665 I.n.190/2014.
La
censura,
ammissibile
in
rito
–
cfr.
Cass.
S.U.
n. 22726 del 03/11/2011 – è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la
tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il
sostituto d’imposta non sarebbe legittimato a richiedere il
rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla
stregua dell’art.9 c.17 I.cit. e dell’art.1 c.665 I.n.190/2014 ha
di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I. n. 190
del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13
e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che
ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass.
Ric. 2017 n. 02313 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-
affidato ad un unico motivo, contro Romeo Antonino, che si è
n. 14406/2016, n.18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n.
17472/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta
ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I.
123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di
titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi
equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma
sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza
dell’apposito stanziamento con riduzione del 50°h in ipotesi di
eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione,
ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come
un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR
legittimamente riconosciuto alla parte contribuente (sostituito
lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle
somme corrisposte dal sostituto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore della parte
controricorrente in euro 1000,00 per compensi, oltre spese
generali nella misura del 15 °h dei compensi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 20.12.2017
Il Pre
ne
godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i