Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3054 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2313-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROMBO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CARROZZA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2180/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 07/06/2016;

Data pubblicazione: 08/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

costituito, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la
quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto
il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento
di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di
rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990,
1991, 1992 presentata in adesione alla disposizione sul
condono prevista dall’art. 9, comma 17, della legge n.
289/2002.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
La

ricorrente

prospetta

la

violazione

dell’art.9

c.17

I.n.289/2002, nonchè dell’art.1 c.665 I.n.190/2014.
La

censura,

ammissibile

in

rito

cfr.

Cass.

S.U.

n. 22726 del 03/11/2011 – è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la
tematica prospettata dall’Agenzia volta a sostenere che il
sostituto d’imposta non sarebbe legittimato a richiedere il
rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla
stregua dell’art.9 c.17 I.cit. e dell’art.1 c.665 I.n.190/2014 ha
di recente ribadito che “in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della I. n. 190
del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13
e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che
ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass.
Ric. 2017 n. 02313 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

affidato ad un unico motivo, contro Romeo Antonino, che si è

n. 14406/2016, n.18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n.
17472/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d’imposta
ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I.
123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di

titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi
equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma
sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza
dell’apposito stanziamento con riduzione del 50°h in ipotesi di
eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione,
ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come
un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR
legittimamente riconosciuto alla parte contribuente (sostituito
lavoratore dipendente) il diritto a pretendere il rimborso delle
somme corrisposte dal sostituto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore della parte
controricorrente in euro 1000,00 per compensi, oltre spese
generali nella misura del 15 °h dei compensi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 20.12.2017
Il Pre

ne

godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA