Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. III, 08/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 08/02/2011), n.3054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1475/2009 proposto da:

F.D. (OMISSIS), F.C.

(OMISSIS), F.A. (OMISSIS), quali

eredi universali del defunto genitore F.E., D.M.

N. (OMISSIS), in proprio e quale erede del defunto

consorte F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DOMENICO CHELINI 33, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MANFREDO,

rappresentati e difesi dall’avvocato TATONE Fiorello giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE DI CAPPELLE SUL TAVO (già

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CAPPELLE SUL TAVO);

– intimata –

avverso la sentenza n. 645/2008 del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il

25/3/2008, depositata il 27/05/2008, R.G.N. 6065/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la inammissibiltà del

ricorso ex art. 110 e 366 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale di Pescara ha respinto l’opposizione proposta dal F. e dalla D. M. avverso il precetto in rinnovazione con il quale la Banca di Credito Coop. Abruzzese aveva loro intimato il pagamento di una somma di danaro. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;

il ricorso per cassazione degli eredi del F. (frattanto deceduto) e della D.M. è svolto in tre motivi. Non si difendono gli intimati.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Che con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto tardiva l’opposizione agli atti esecutivi e valido il mandato alle liti conferito dalla Banca di Credito Coop.;

con il secondo motivo censura la sentenza per non avere escluso che fossero dovute le spese di lite in caso di revoca del D.I. e di estinzione della procedura;

con il terzo motivo censura la sentenza per aver dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale;

i motivi, che possono essere insieme esaminati, sono infondati;

quanto al primo, la sentenza accerta nel merito che la sottoscrizione della procura era affatto leggibile, sicchè l’opponente poteva rilevare l’identità ed i poteri di rappresentanza della banca;

quanto al secondo motivo, la sentenza accerta la mancanza di prova in ordine all’avvenuta dazione di danaro in favore di tal avv. Di Giovanni, per il resto il motivo tratta di questioni inammissibili siccome nuove;

quanto al quarto motivo, la sentenza fornisce due diverse ragioni di rigetto della domanda riconvenzionale (gli opponenti avrebbero potuto essi stessi procedere alla cancellazione del pignoramento; comunque, la richiesta compensazione è inammissibile rispetto a crediti disomogenei);

si tratta di affermazioni immuni da vizi di legittimità verso le quali, dunque, i ricorrenti non muovono idonee censure;

il ricorso deve essere respinto senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa della banca intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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