Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30539 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’Avvocato ARACHI

TOMMASO, rappresentato e difeso dall’Avvocato PIANTANIDA DONATA,

giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

D.F.F.;

– intimata –

avverso l’ordinanza N.R.G. 3303/2009 del TRIBUNALE di VIGEVANO del

31/01/2011, depositata il 03/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.M. ha proposto regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza del tribunale di Vigevano del 31 gennaio 2011 la quale, accogliendo l’eccezione d’incompetenza sollevata da D.F.F., ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del tribunale di Palermo in ordine alla domanda proposta dal ricorrente avente ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento all’instaurazione di un reale rapporto affettivo con D.F.A., nato il (OMISSIS) dalla convenuta D.F. e dichiarato figlio del ricorrente con sentenza del tribunale di Vigevano dell’1 marzo 2008;

che il p.g. ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Palermo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal M. spetta al tribunale di Palermo, foro generale della convenuta;

che il tribunale di Vigevano non è competente neppure sulla base del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., in quanto l’obbligazione risarcitoria sarebbe sorta nel luogo e nel tempo in cui si sarebbe definitivamente manifestato il danno e cioè nel luogo ove il figlio ha vissuto nei primi anni, e tale luogo non è certo posto nel circondario di Vigevano perchè il M. si è trasferito dalla (OMISSIS) nel 1990 quando il figlio aveva ormai nove anni;

che l’obbligazione risarcitoria dovrebbe essere adempiuta nel luogo di domicilio del debitore e quindi a (OMISSIS).

P.Q.M.

dichiara la competenza del tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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