Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30539 del 20/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2017, (ud. 21/09/2017, dep.20/12/2017),  n. 30539

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3361 del 2010 accoglieva la domanda proposta dall’avv. F.L., con la quale era richiesto il pagamento della somma dovutagli a titolo di compensi professionale per l’attività svolta in difesa di un collaboratore di giustizia.

Avverso tale pronunzia proponeva appello il Ministero dell’Interno, e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 2848 dell’11 maggio 2015, in riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettava la domanda attorea. Osservava che l’attività per la quale era richiesto il compenso risaliva al 1996, sicchè non poteva trovare applicazione la normativa sopravvenuta di cui alla L. n. 45 del 2001, ma quella introdotta dal decreto legge n. 8 del 1991 convertito dalla L. n. 82 del 1991, che non prevedeva alcun onere per il professionista di dovere previamente farsi rilasciare una certificazione dell’attività svolta da parte dell’AG.

Pertanto la prescrizione decorreva dalla data dell’ultima prestazione professionale che nella specie risaliva al 1996, sicchè alla data della prima richiesta di pagamento dei compensi (settembre 2007) erano maturate sia la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., sia la prescrizione ordinaria decennale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.L. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la violazione dell’art. 112 c.p.c., è privo di fondamento.

Ed, infatti si sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe riformato la decisione impugnata sebbene poi nelle conclusioni finali l’appellante avesse chiesto pronunciarsene l’annullamento.

In realtà, ritiene il Collegio che il motivo si appigli ad una lettura meramente formalistica delle richieste dell’appellante, apparendo invece corretta l’interpretazione dell’atto di appello così come compiuta dalla Corte distrettuale, la quale ha valutato l’effettivo tenore delle difese del Ministero, in quanto volte ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale, ritenendo che anche la richiesta di annullamento di cui alle conclusioni, fosse in realtà funzionale ad assicurare, per effetto della riforma, il rigetto della pretesa attorea, con il conseguente venire meno dell’efficacia della sentenza di primo grado.

Il secondo motivo lamenta invece la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione presuntiva ed estintiva.

Si osserva che in primo grado il dicastero convenuto aveva eccepito la sola prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., laddove la Corte d’Appello aveva accolto anche l’eccezione di prescrizione estintiva, omettendo di considerare che trattasi di eccezione ontologicamente diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado dal convenuto.

Inoltre si osserva che non poteva avere seguito l’eccezione di cui all’art. 2956 c.c., atteso che l’operato della pubblica amministrazione è retto da atti di carattere formale, essendo quindi necessaria la prova documentale del pagamento.

Inoltre la stessa affermazione del convenuto di avere richiesto una attestazione giudiziale delle prestazioni rese è ammissione sostanziale del mancato adempimento della prestazione.

Ad avviso del Collegio il motivo è fondato.

A tal fine deve richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte che segnala le chiare differenze tra le due fattispecie di prescrizione, e che esclude che l’espressa invocazione dell’una sia implicitamente estensibile all’altra, essendo necessario fare espresso riferimento ad entrambe, ove la parte intenda avvalersi delle medesime (Cass. n. 22649/2011).

Orbene, come si ricava dalla stessa difesa del controricorrente, in primo grado era stata eccepita la sola prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., essendosi invocata anche la prescrizione estintiva ordinaria solo con l’atto di appello (cfr. pag. 4 del controricorso).

Ne discende che il giudice di appello non poteva quindi far riferimento ai fini dell’accoglimento del gravame anche alla prescrizione ordinaria, trattandosi di eccezione tardivamente proposta in violazione della norma di cui all’art. 345 c.p.c..

Il motivo però appare fondato anche laddove sostiene la inapplicabilità al rapporto oggetto di causa della prescrizione di cui all’art. 2956 c.c..

In tal senso, ed a prescindere dall’indagine circa l’esistenza di ammissioni del mancato adempimento del credito (peraltro nemmeno specificamente allegate da parte del ricorrente), giova a tal fine sottolineare come debba ritenersi incompatibile l’istituto de quo nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero.

A tal fine, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 1304/1995) la presunzione di pagamento prevista dagli artt. 2954,2955 e 2956 c.c., va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Di conseguenza esula dalla previsione della norma di cui all’art. 2956 c.c., n. 2, il credito verso un Comune nascente da contratto scritto, atteso che detto ente, a norma del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 324 e 325, può effettuare pagamenti soltanto mediante mandati, tramite il proprio tesoriere, che esige quietanza per ogni pagamento (conf. Cass. n. 244/1971). Nella fattispecie, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole di contabilità pubblica di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 55, e del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, ciò implica che i pagamenti debbano essere improntati ad un rigido formalismo, e che pertanto anche il pagamento in oggetto, in quanto previsto dal D.L. n. 8 del 1991, come posto a carico del Ministero convenuto, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento.

Il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituisce quindi elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della previsione di cui all’art. 2956 c.c., la cui ratio si presenta come incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dove dosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato per effetto dell’accoglimento del motivo in esame, il che determina altresì l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione dell’art. 1353 c.c. e ss., nella parte in cui si è escluso che il termine prescrizionale della pretesa attorea dovesse decorrere dall’avveramento della condizione sospensiva rappresentata dal rilascio dell’attestazione da parte dell’AG in ordine all’attività svolta nell’interesse del collaboratore di giustizia.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017

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