Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30538 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12794-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA MONTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1511/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Novara, con sentenza n. 64/16, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da C.V. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) relativo a registro, imposta ipotecaria e imposta catastale 2012.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte che, con sentenza 1511/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate, con nota depositata l’11.9.19, ha dato atto che il contribuente in data 31.5.19 ha presentato domanda di definizione agevolata e che ha effettuato un versamento congruo ai fini della definizione. Ha chiesto pertanto che il processo sia dichiarato estinto per cessata materia.

L’istanza appare fondata e va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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