Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30538 del 20/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30538 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 457-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LUNA BLU di DI TRANI VINCENZO E LAMPO FRANCESCO
SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/12/2017

avverso la sentenza n. 1183/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
N APOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1183/05/2015, depositata il 25 maggio 2015, la
Commissione tributaria regionale della Puglia rigettò l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Bari, che aveva accolto il ricorso con cui la
contribuente Luna Blu di Di Trani Vincenzo e Lampo Francesco s.n.c.
aveva impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione
finanziaria, sul presupposto dell’indebita utilizzazione di un deposito
fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.1., recuperava a
tassazione l’IVA, a suo dire, indebitamente detratta dalla società in
relazione all’anno d’imposta 2007.
Il giudice di appello affermò il difetto di competenza funzionale
dell’Agenzia delle entrate, ritenendo l’Agenzia delle dogane l’unico
organo competente ad accertare e riscuotere l’IVA all’importazione
(art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633).
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
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FATTO E DIRITTO

cassazione affidato ad un solo motivo per violazione di norme di
diritto (art. 50-bis, d.l. 30/08/1993, n. 331, convertito dalla 1. 1993, n.
427; art. 70, d.P.R. 26/10/1972, n. 633; art. 62, commi 1 e 2, del d. lgs.
n. 300/1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
La società contribuente replica con controricorso e memoria.

del ricorso, adducendo la controricorrente che solo con l’atto d’appello
l’Amministrazione finanziaria avrebbe modificato l’oggetto della
pretesa impositiva, individuata nella motivazione dell’avviso di
accertamento come mancato versamento dell’IVA all’importazione,
virando invece, con il ricorso in appello, verso la contestazione
dell’indebita detrazione dell’IVA interna.
L’assunto non è condivisibile.
La motivazione dell’avviso di accertamento è effettivamente riferita
all’IVA d’importazione, tenuta concettualmente distinta dai diritti
doganali di confine, secondo quanto di qui a breve avrà modo di
chiarirsi anche riguardo alla delimitazione dell’effettivo

thema

decidendum, senza, quindi, che possa ravvisarsi alcuna violazione
riguardo al divieto dei nova in appello.
Il ricorso è fondato, dovendosi dare ulteriore continuità ai principi di
diritto enunciati, tra le altre, da Cass., sez. 5., 5/8/2016, n. 16459,
secondo cui, «In tema d’IVA, l’Agenzia delle Entrate è competente
all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta conseguente
all’importazione se, precedendo l’immissione in libera pratica quella in
consumo con certo intervallo temporale, sia assolta al momento
dell’estrazione della merce dal deposito fiscale mediante il meccanismo
contabile del reverse charge, atteso che non si tratta, secondo la
normativa dell’Unione europea, di un’obbligazione doganale, restando
la legittimazione attribuita, per economia di procedimento, all’autorità
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Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità

doganale solo ove l’immissione in libera pratica e quella al consumo
coincidano al momento dell’importazione» e da Cass. sez. 5.,
5/8/2016, n. 16463.
Quest’ultima ha a sua volta chiarito che «Posto che l’obbligazione
doganale all’importazione non comprende l’Iva all’importazione e che

doganale all’importazione, di modo che soltanto per economia di
procedimenti l’agenzia delle dogane riscuote l’Iva all’importazione negli
spazi doganali, spettano alla competenza dell’agenzia delle entrate e
non già a quella dell’agenzia delle dogane l’accertamento e la
riscossione dell’Iva intracomunitaria al di fuori degli spazi doganali, in
particolare dell’Iva da assolvere all’atto dell’estrazione della merce dai
depositi fiscali Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile»
(in senso conforme si vedano altre similari decisioni nomofilattiche
frutto della medesima camera di consiglio monotematica, Cass. sez. 5,
5/8/2016, nn. 16466, 16465, 16464, 16456, nonché 23/09/2016, n.
18643).
Premesso, infatti, che la Corte di giustizia afferma la natura di tributo
interno e non di dazio doganale &ANY A all’importazione (Corte
giustizia, 5/5/1982, Gaston Schul; 25/2/1988, Drexl; 17/5/2001, Fischer

Brandenstein; 29/7/2009, Pakora Plus; 16/7/2011, Lid/ & Companhia,
sull’imponibile ex art. 83 Direttiva U.E. 2006/112/CE; 17/7/2014,

Equoland), con l’atto impositivo l’Agenzia delle entrate mira a
recuperare VIVA all’importazione a seguito di disconoscimento della
detrazione operata dalla parte contribuente mediante auto-fatturazione
(cd. reverse charge) al momento dell’estrazione della merce da un
deposito fiscale ritenuto “virtuale”, perché, a suo dire, illecitamente
gestito da altra società.
Pertanto, prosegue il precitato orientamento, ‹dion coglie nel segno il
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l’autorità doganale è quella chiamata ad occuparsi dell’obbligazione

giudice di appello quando assimila ai diritti di confine l’IVA
all’importazione, dovuta a seguito dell’estrazione delle merci già
immesse in libera pratica, facendone conseguire la competenza
dell’Agenzia delle dogane, omettendo di considerare che l’IVA
all’importazione ha natura di tributo interno, come tale di competenza

dogane è prospettabile soltanto per economia procedimentale in
ipotesi di coincidenza tra l’immissione in libera pratica e l’immissione
in consumo della merce importata e non, invece, quando la prima
preceda temporalmente la seconda; – che è differente la disciplina
applicabile ai due tipi di tributo» (così Cass. n. 18643/2016, cit.).
In definitiva, va ribadito che, nella fattispecie decise nel 2016 così
come in quella similare in esame, tutte riferibili all’utilizzazione del
deposito fiscale gestito virtualmente dalla Work System s.r.1., «la
competenza funzionale ad emettere l’atto impositivo per il
disconoscimento della detrazione dell’IVA all’importazione dovuta per
l’immissione al consumo, quindi dopo l’immissione della merce in
libera pratica, operata dalla società contribuente mediante reverse charge,
spettava all’Agenzia delle entrate» (conf. ult. cit.).
Ne deriva, per un verso il complessivo superamento dei risalenti
precedenti invocati dalla parte contribuente in memoria, laddove gli
isolati arresti del 2010 (Cass., sez. 5, 19/5/2010, nn. 12262 e 12272) si
ricollegano a complessive ricostruzioni della fenomenologia dell’IVA
all’importazione, dei depositi fiscali e del reverse charge completamente
rivisitate dalla giurisprudenza di legittimità (conf. Cass., sez. 5,
15/4/2015, n.7576, nonché 8/9/2015, n. 1815 e 17/5/2017, n.
12231), ampiamente evolutasi sulla scorta della vincolante
giurisprudenza della Corte di giustizia (conf. le sent. Ecotrade, Idexx
Laboratories, Equoland e le altre sopra citate).
Ric. 2016 n. 00457 sez. MT – ud. 05-10-2017
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dell’Agenzia delle entrate; – che la competenza dell’Agenzia delle

Inoltre il precedente del 2011 (Cass. sez. 5., 20/7/2011, n. 15921), non
è neppure attinente, riguardando il diverso istituto del

plajònd.

L’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata
con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in
diversa composizione, riesaminerà la vertenza alla stregua dei superiori

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017

principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

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