Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30537 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio

dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 486/10 Rep. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 12/02/2010, depositato il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Anna Mattioli (delega De Paola) difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 7 aprile 2010 che, accogliendo la domanda di equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata di un giudizio iniziato il 20 maggio 1995 davanti al tar del Lazio ancora pendente alla data della domanda (2010), ritenuta ragionevole una durata del giudizio di primo grado di tre anni, ha condannato l’amministrazione al pagamento di un indennizzo di Euro 4.100,00 per un ritardo di dodici anni, facendo applicazione di un parametro pari a Euro 300,00 annui per il periodo anteriore al deposito dell’istanza di prelievo (8 maggio 2009) e di Euro 1.000,00 annui per il periodo successivo. Il Ministero dell’economia si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della corte d’appello di Firenze per avere ridotto in modo irragionevole l’equa riparazione per il periodo anteriore alla presentazione dell’istanza di prelievo ritenendo applicabile il disposto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 convertito in L. n. 133 del 2008. Il ricorso è fondato.

E’ orientamento pacifico, che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, è condiviso dalla corte territoriale, che la norma sopra indicata è applicabile solo ai giudizi amministrativi iniziati dopo la sua entrata in vigore, Tuttavia la mancata presentazione dell’istanza di prelievo può assumere rilievo, come sintomo di un minore interesse alla rapida definizione del giudizio e quindi come prova di una minore sofferenza per l’eccessiva durata. La riduzione dei parametri normalmente usati nella liquidazione dell’equa riparazione non può tuttavia violare il limite della ragionevolezza.

Nella specie tale limite appare violato.

La decisione impugnata deve essere pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito, liquidando un indennizzo di Euro 7.00,00 pari ad Euro 500,00 per l’intera durata del giudizio amministrativo, in adesione ai parametri utilizzata dalla corte EDU in casi simili.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione debbono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna l’amministrazione al pagamento di Euro 7.500,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda;

condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 1.140,00 per il giudizio di merito (Euro 490,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorari) ed Euro 965,00 (compresi Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di cassazione, in entrambi i casi oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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