Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30537 del 22/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17284-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M., B.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato
LUISA GOBBI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ELENA NELVA STELLIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 38/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della VALLE D’AOSTA, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
i contribuenti proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento che ripristinava l’originario classamento A/1 e così rettificava il classamento proposto dai contribuenti con procedura DOCFA (da categoria A/1 a categoria A/2); la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando il diritto del proprietario ad una definizione catastale mirata e specifica della sua proprietà al fine di ottenere un più adeguato classamento, ritenendo che il raffronto con altri immobili similari costituisca un valido supporto probatorio affinchè il giudice possa decidere sul ricorso contro l’avviso di accertamento catastale, ma non impedisce allo stesso giudice di procedere a differente classificazione dell’immobile in relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano differente classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, e del D.M. n. 28 del 1998, in quanto il raffronto con altri immobili similari impedirebbe di procedere a differente classificazione in relazione agli immobili addotti in via comparativa;
considerato che effettivamente, come evidenziato dalla CTR, secondo questa Corte, in tema di classamento, il raffronto con altri immobili similari costituisce un valido supporto probatorio affinchè il giudice possa decidere sul ricorso contro l’avviso di accertamento catastale, ma non impedisce allo stesso giudice di procedere a differente classificazione dell’immobile in relazione agli immobili addotti in via comparativa, in presenza di altre prove documentali comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano differente classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione (Cass. 10 aprile 2003, n. 5625);
considerato inoltre che questa Corte ha indirettamente ribadito tale principio laddove ha affermato che, in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto deve specificare, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari (Cass. 30 luglio 2014, n. 17322; Cass. 20 settembre 2013, n. 21532): solo dunque una incongruità che sia palese giustifica un obbligo di riferimento agli immobili similari;
considerato che coerentemente con tali principi la CTR ha ragionevolmente considerato, nella decisione di confermare l’annullamento dell’avviso da parte della CTP, non solo il raffronto con gli immobili esistenti nella stessa zona censuaria ma anche il riferimento alla documentazione dell’immobile in questione, idonea a fornire la descrizione della consistenza volumetrica, delle caratteristiche strutturali, della qualità dei materiali, elementi da cui si deduce – secondo una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità – che l’immobile attualmente non risponde più agli gli standards abitativi originari che legittimavano il suo inquadramento nella categoria A/1;
ritenuta pertanto l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019