Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30537 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30537 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 20532-2016 proposto da:
FERRARI ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI
PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMILIANO ARCIONI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA 07244730961;

– intimata –

C

Data pubblicazione: 19/12/2017

avverso la sentenza n. 858/44/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
17/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Antonella Ferrari, ex socia accomandante della Futura
s.a.s., propone ricorso per cassazione nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della
contribuente avverso una cartella esattoriale per IRPEF, IVA e
IRAP per l’anno 2006;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione degli artt. 23, 24 e 32 D.Lgs. n. 546/1992, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mal
interpretato la norma denunciata, che impediva il deposito di
documenti oltre venti giorni prima dell’udienza di trattazione;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 42 c.p.c, in relazione all’art.360 nn. 3 e 5
c.p.c.: la sentenza avrebbe erroneamente negato la nullità
dell’avviso di accertamento, pur a fronte della sottoscrizione da
parte di un funzionario decaduto;

Ric. 2016 n. 20532 sez. MT – ud. 18-10-2017
-2-

MOCCI.

che, da ultimo, la ricorrente rileva la violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 e 137 c.p.c., nonché 8 I n.
890/1982 e 60 DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n.3
c.p.c : i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente
ritenuto provato l’iter di notifica, nonostante l’Agenzia avesse

busta, priva dell’avviso di avvenuto deposito (CAD), sicché la
busta, oltre a non dare certezza sul suo contenuto sarebbe
stata slegata da qualunque collegamento al CAD;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che in tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di
un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo
nella definizione della controversia, salvo eventualmente per
quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in
quanto, comunque, il documento può essere legittimamente
valutato dal giudice di appello, in forza del disposto del comma
2 dell’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
(Sez. 5, n. 6914 del 25/03/2011);
che il secondo motivo è inammissibile, posto che nel processo
tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile
d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di
primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle
successive fasi del giudizio, come nella specie (Sez. 5, n.
13126 del 24/06/2016);
che il terzo motivo è infondato;
che, a fronte della descrizione del procedimento notificatorio
evidenziata dalla CTR, la ricorrente ha mosso rilievi inerenti la
valutazione del materiale probatorio, perciò inammissibile in
questa sede;

Ric. 2016 n. 20532 sez. MT – ud. 18-10-2017
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depositato non la cartolina di ricevimento ma la fotocopia della

che, in ogni caso, in tema di processo tributario,
la notifica “diretta” del ricorso a mezzo posta “si considera
fatta nella data di spedizione” anche per l’appellante ai sensi
del combinato disposto degli artt. 16, comma 5, 20, comma 2,
e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fermo

anche per compiuta giacenza ex art. 8, secondo comma, della
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Sez. 5, n. 22932 del
29/10/2014);
che, nella specie, il codice a barre presente nella busta non
ritirata alla scadenza corrisponde al numero della
raccomandata trascritto nell’avviso di ricevimento;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Ric. 2016 n. 20532 sez. MT – ud. 18-10-2017
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restando che il perfezionamento della notifica può avvenire

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1-bis, dello stesso articolo 13.

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