Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30536 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15540-2018 proposto da:

P.D. nella qualità di legale rappresentante pro tempore della

Società GPO SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

RENZO COLOMBARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 26/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 08/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente, socio accomandatario e legale rappresentante della cessata G.P.O. s.a.s. impugnava avvisi di accertamento con i quali veniva rettificato in aumento il reddito della società;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne implichi l’estinzione, con conseguente venir meno della sua legittimazione attiva e passiva;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo sussistere nelle società di persone la responsabilità illimitata dei soci anche dopo la cessazione della società e venir meno della sua legittimazione attiva e passiva;

il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2312 e 2324 c.c., in quanto la cancellazione ha efficacia costitutiva e con essa la società si estingue, dal che discenderebbe che nessuna responsabilità sarebbe concepibile in capo all’ex socio;

considerato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., SU, 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. 15 gennaio 2016, n. 23269);

considerato in particolare che, in tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l’estinzione dell’obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente “pendente societate” (Cass.6 luglio 2016, n. 13805);

ritenuto che la CTR si è attenuta a tali principi laddove ha fatto discendere la responsabilità illimitata per le obbligazioni tributarie in capo al socio accomandatario pur dopo l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese;

ritenuta pertanto l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese non avendo l’Agenzia delle entrate svolto una attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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