Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30536 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30536 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3399-2017 proposto da:
ISCOT ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE GUGLIELMI;

– ricorrente contro
ANTONUCCI GIOVANNI, AVELLA MAURO, elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MANUELA SCAFFIDI
DOMIANELLO;

– resistenti –

Data pubblicazione: 19/12/2017

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3061/2016 del
TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministro in persona del Sostituto

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione voglia respingere il proposto
regolamento di competenza indicando nel Tribunale di Milano, Sezione
lavoro, l’ufficio giudiziario competente per territorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con la sentenza impugnata con regolamento facoltativo di competenza il
Giudice di Milano – ritenuta sussistente la propria competenza per territorio ha condannato la Iscot Italia S.p.A. a corrispondere a Giovanni Antonucci e
ad Avella Mauro, a titolo risarcitorio, somme corrispondenti ad un’ora di
lavoro straordinario diurno alla settimana effettuato nell’ambito del rapporto
di lavoro intercorso tra le parti.
I lavoratori si sono costituiti con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c.
2 – La Iscot Italia S.p.A., con il proposto ricorso, assume di aver avuto
cognizione dell’accettazione della proposta contrattuale – predisposta nella
sede legale della società in Torino, e successivamente inviata, per corriere
espresso, a Milano, affinché fosse ivi firmata per accettazione dai lavoratori nella predetta sede legale, a seguito di ritrasmissione, ad opera di un suo
incaricato, e con le stesse modalità, dei contratti contenenti la sottoscrizione
dei lavoratori medesimi; onde i contratti in questione si sarebbe perfezionati in
Torino, ai sensi dell’art. 1335 c.c., restando irrilevante il luogo di avvenuta
apposizione della predetta sottoscrizione. Tuttavia risulta, avuto riguardo alla

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Procuratore Generale Dr. PAOLA MASTROBERARDINO che, visto l’art.

prospettazione dei fatti emergente dagli atti, che la persona incaricata di
raccogliere la firma in Milano fosse un dipendente della società, onde è
d’obbligo ritenere (anche in difetto di deduzioni contrarie da porsi a corredo
dell’eccezione di incompetenza) che il medesimo, in quanto a ciò legittimato,
rappresentasse nell’occasione – esclusa pertanto la sua qualità di mero

dell’art. 1326, comma 1, c.c.; cfr., sul punto, Cass. n. 25923/2014), in loco,
dell’accettazione. L’inizio dell’attività lavorativa in coincidenza con il giorno
indicato nelle proposte di assunzione costituisce, del resto, elemento a
conferma (già utilizzato da Cass. n. 6342/2015, in vicenda analoga) della già
avvenuta conclusione del contratto, poiché, in caso opposto, i lavoratori non
sarebbero stati autorizzati ad eseguire, nell’immediato – e, comunque,
certamente prima che l’accettazione, benché inviata per corriere espresso,
giungesse nella sede legale della società – la prestazione.
Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avvocato Manuela Scaffidi
Domianello, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13

PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che
liquida in € 200,00 per esborsi, €, 2.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori di legge; con
attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

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‘`nuncius” – il datore di lavoro, con conseguente effettiva conoscenza (ai sensi

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.

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