Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30535 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14442-2018 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio

dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9171/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta con cui si liquidava tale imposta in misura proporzionale e non in misura fissa come operata dalla società contribuente;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che, pur se dovuta in misura non proporzionale ma fissa, quest’ultima imposta andava comunque pagata; che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè dell’art. 24 Cost., per avere la CTR di Napoli reputato legittima l’intimazione di pagamento dell’Agenzia dell’entrate in relazione all’imposta di registro con aliquota fissa dovuta in relazione al provvedimento monitorio, nonostante la carenza di motivazione dell’atto tributario che avrebbe impedito alla CTR ogni valutazione sul merito della pretesa tributaria;

considerato che la sentenza della CTP, trascritta nel ricorso della società contribuente, non ha annullato l’avviso di accertamento ma ha affermato il principio secondo cui i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento da operazioni di finanziamento devono essere registrati a tariffa fissa (la stesso ricorrente, nel produrre l’avviso di impugnazione su cui si controverte, permette di evidenziare che esso si riferisce al decreto ingiuntivo n. 3174 del 2013 emesso a favore di Safin s.p.a. e di cui la società stessa si è avvalsa);

ritenuto pertanto che si è formato un giudicato implicito quanto alla debenza della tassa in maniera fissa, che la CTR si è limitata a ribadire al solo fine di rilevare che neppure tale imposta in misura fissa era stata pagata, dal momento che l’appello è stato proposto solo dall’Ufficio (il quale ha ribadito la tesi della CTP secondo cui l’imposta andava calcolata in misura fissa e ha sostenuto – tesi questa non accolta dalla CTR – che andava calcolata due volte), non anche dalla società ricorrente (Cass. n. 13750 del 2019; Cass. n. 20928 del 2015);

considerato infatti che, a prescindere da una valutazione circa l’autosufficienza del ricorso quanto alla dimostrazione dell’essersi la società ricorrente lamentata circa l’assenza di motivazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta già davanti alla CTP, quest’ultima, avendo accolto nel merito il ricorso della contribuente senza annullare l’avviso di accertamento, ha implicitamente deciso nel senso della legittimità dell’avviso, trattandosi di questione logicamente preliminare rispetto al merito della questione: orbene secondo questa Corte, in tema di impugnazioni, la parte che sia rimasta soccombente su di una questione preliminare ha l’onere di proporre appello incidentale condizionato, pena il formarsi sulla stessa del giudicato interno, per effetto dell’acquiescenza, che concerne anche gli accertamenti che costituiscono il presupposto logico-giuridico della decisione (Cass. 9 marzo 2018, n. 6716) non essendo sufficiente l’eventuale contestazione contenuta nella memoria dell’appellato in quanto nel processo tributario, la parte rimasta soccombente su un’eccezione preliminare, onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione – principale o incidentale – sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, poichè la dizione “non accolte” ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia pronunciato (Cass. 13 novembre 2015, n. 23228);

considerato dunque che per un verso la CTR (come anche la CTP) non ha mai ritenuto l’avviso privo di motivazione, dando per indiscusso l’an della debenza dell’imposta, per un altro verso la CTR ha confermato la correzione della CTP relativamente al quantum (quindi l’imposta va pagata non in misura proporzionale ma in misura fissa) e che per un altro verso ancora non è contestato che la società ricorrente non abbia mai pagato l’imposta, neppure in misura fissa;

ritenuta pertanto l’inammissibilità del motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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