Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30533 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. I, 26/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 26/11/2018), n.30533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 613/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Merulana n.247, presso lo

studio dell’avvocato Castiello Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Faletti Giancarlo, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Enel Servizio Elettrico S.p.a., in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valadier n.43,

presso lo studio dell’avvocato Lizza Egidio, rappresentata e difesa

dall’avvocato Principe Guido, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2018 dal cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Rilevato che:

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 20/11/2014, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) srl avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 6/5/2015, dichiarativa di fallimento della società.

La Corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata la doglianza della reclamante, di nullità della notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza davanti al Tribunale, atteso che, dopo l’esito negativo della notifica a mezzo pec, si era proceduto alla notifica D.P.R. n. 1229 del 1959, ex art. 107, comma 1, presso la sede della società come risultante dal Registro delle Imprese, ed a seguito dell’esito negativo, la notifica era stata effettuata dall’Ufficiale giudiziario col deposito nella casa comunale della sede ove era iscritta la società; che l’art. 15, comma 3 L. Fall. novellato ha introdotto una presunzione di corrispondenza tra l’indirizzo pec risultante dai registri nazionali INI-PEC e l’intestatario; che il deposito presso la casa comunale era avvenuto correttamente stante il non rinvenimento della sede legale all’indirizzo risultante dalla visura camerale.

La Corte del merito ha ritenuto non provati dalla società i requisiti di non fallibilità neppure in sede di giudizio di reclamo con la produzione della documentazione del bilancio relativa al triennio anteriore al ricorso per fallimento; che in assenza di costituzione della società e di allegazioni difensive, il Tribunale non avrebbe potuto attivare alcun potere istruttorio, e che comunque sarebbe stata irrilevante l’attivazione del potere istruttorio officioso, dato che il mancato deposito dei bilanci, ove riscontrato, non avrebbe costituito elemento probatorio rilevante ai fini della valutazione dell’ inattività della società.

Ricorre la società con due mezzi.

Solo l’Enel svolge difese; il Fallimento è rimasto intimato.

Il Pg ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità del procedimento, e sostiene che è stata nel caso omessa la notificazione a mezzo pec presso l’indirizzo di posta elettronica certificata debitamente pubblicato presso il registro delle Imprese; che la relata di notifica presso la sede legale è stata redatta a mezzo di timbro prestampato e non è dato capire quale circostanza si sia verificata nel caso; che dalla relata della notifica eseguita mediante deposito presso la casa comunale non si evince il Comune presso il quale è avvenuto il deposito nè che tale deposito sia avvenuto in busta chiusa; che la contumacia della debitrice è stata dichiarata solo in sentenza.

Col secondo mezzo, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) L. Fall. anche in combinato disposto con l’art. 2490 c.c., u.c.; sostiene che il mancato deposito dei bilanci per tre anni integrava gli estremi per la cancellazione d’ufficio ex art. 2490 c.c., e che il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere ai poteri istruttori d’ufficio proprio per verificare quali fossero le cause del mancato deposito dei bilanci.

Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dato che lo stesso contiene un’adeguata esposizione dei fatti, va valutato il primo motivo, in relazione al quale si osserva quanto segue: la Corte del merito ha rilevato in fatto che la notifica eseguita a mezzo pec aveva avuto esito negativo, di talchè la ricorrente, che sostiene che invece sarebbe stata omessa tale notifica, prospetta invero non un vizio valutativo, ma bensì revocatorio, da far valere col diverso mezzo di impugnazione straordinaria; sicuramente comprensibile è nella relata (di cui va effettuata diretta valutazione da parte di questa Corte,trattandosi di fatto processuale) il riferimento alla mancata consegna nelle mani del destinatario, dato che l’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto la società presso la sede legale, nè era risultato alcunchè dalle informative assunte in loco; nel resto, a fronte della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c., è pretestuoso il rilievo che dalla relata del 27/2/2015 non risulterebbe il deposito presso la Casa comunale del comune ove ha sede la società, dato che la parte non nega che il deposito sia avvenuto presso il Comune di Benevento, così come la contestazione sul deposito in busta chiusa, dato che è questa la formalità prescritta dal codice di rito (in ogni caso, anche a ritenere il deposito non in busta chiusa, si tratterebbe non di vizio della notifica, ma di mera irregolarità).

Nè, infine, il ricorrente indica quale lesione sarebbe allo stesso derivata dalla declaratoria di contumacia resa solo in sede di pronuncia di fallimento, nè, in ogni caso, potrebbe a riguardo ritenersi sussistente alcuna compromissione del diritto di difesa.

Il secondo motivo è sostanzialmente inammissibile, dato che è costruito sulla equiparazione tra il mancato deposito dei bilanci per il triennio e l’inattività, equiparazione che la Corte del merito ha motivatamente escluso.

Nè, come osserva il P.G., la società ha allegato e comprovato nel giudizio di merito l’inattività della società protrattasi per l’ultimo triennio, della quale il mancato deposito dei bilanci avrebbe dovuto costituire una conseguenza, di talchè “correttamente la Corte distrettuale ha sostenuto che la mancata produzione in giudizio dei bilanci avrebbe potuto avere ben altra giustificazione”.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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