Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30533 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 22/11/2019), n.30533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24077-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DIGITS SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 172/3/2018 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di BARI, depositata il

24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Con atto notificato via pec il 24.7.2018 (e ricevuta di accettazione in pari data) l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, indicata in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello della Digits srl in liquidazione. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto applicabile il termine quadriennale di decadenza del potere di emissione dell’avviso di irrogazione sanzioni, in fattispecie di omessa indicazione nella dichiarazione dei costi sostenuti dalla società contribuente con fornitori residenti in (OMISSIS), Paese inserito nella cd. black list.

La società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dovendo applicarsi il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, che nel disciplinare i termini di decadenza correlati all’esercizio del potere sanzionatorio, prevede la notifica dell’atto di contestazione della sanzione nel termine di decadenza del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Il motivo è fondato.

Premesso che la controversia verte su sanzioni amministrative tributarie contestate con apposito atto di contestazione, D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, irrogate per irregolarità formali (tali, cioè da non incidere sulla determinazione o sul pagamento del tributo);

che per tale categoria di violazioni si applica il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 comma 1, rubricato “Decadenza e prescrizione”, ai sensi del quale l’atto di contestazione “deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi” (cfr. Sez. 5, n. 21826/2016);

ciò premesso, ha errato la CTR nel ritenere che il termine di decadenza per l’irrogazione della sanzione per omessa separata indicazione dei costi per operazioni economiche con fornitori residenti in paesi black list fosse quadriennale invece che quinquennale, applicando alla fattispecie il D.P.R. n. 60 del 1973 art. 43, riferibile alla diversa ipotesi di accertamento di maggiori imposte per omessa o infedele dichiarazione.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e con rinvio alla CTR della Puglia, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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