Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30533 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30533 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 20506-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
Data pubblicazione: 19/12/2017
SARTIN KATIA, elettivamente domiciliata in ROMA, piazza Cavour, presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
ALESSI O ARIOTTO;
– controrícorrente –
depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto a Katia Sartin – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad unico motivo;
Katia Sartin ha resistito con controricorso;
é stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio; la difesa erariale, con atto in data 4 ottobre 2017, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi
dell’art. 390 c.p.c., in guanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto
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avverso la sentenza n. 56/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
di rinuncia alla controparte costituita (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina
di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale);
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del
processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e
comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. U.,
12743);
la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di
legittimità – a composizione dei divergenti orientamenti espressi dalle varie
Corti territoriali – soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la
compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.
18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n.