Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30532 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA P. BORSIERI 20, presso lo studio dell’avvocato GALEAZZI

ANNA MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHINO VITTORIO,

giusta procura ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 2624 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

22/06/2010, depositato l’08/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente condannando il Ministero della giustizia al pagamento in favore di parte attrice della somma richiesta di Euro 5.000,00, con integrale compensazione delle spese processuali, in considerazione del comportamento processuale del Ministero resistente che, sostanzialmente, non si era opposto all’accoglimento delle pretese avanzate sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza;

che con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e un vizio di motivazione in punto statuizione di compensazione delle spese di lite; che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che la presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio;

che, alla luce del testo applicabile ratione temporis dell’art. 92 c.p.c., secondo il quale in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Sez. 6-3, Ordinanza n. 15413 del 13/07/2011), il ricorso è fondato;

che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 c.p.c. e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito;

che ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sè a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010);

che il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito;

che le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta nei minimi, considerata la natura ripetitiva e alla semplicità delle questioni trattate;

che le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per un terzo, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e nella misura di 2/3 – dichiarata compensata la restante parte – per il giudizio di legittimità e che determina, per l’intero, in Euro 330,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione cvivile- 1, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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