Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30532 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30532 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso n. 14359-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CESARI LAURA;
– intimata avverso la sentenza n. 1002/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 1/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Data pubblicazione: 19/12/2017
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto a Laura Cesari – assunta con una successione di contratti a
termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai
dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
Laura Cesari è rimasta intimata;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi
allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 6 e 10
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio
2011, n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n. 124, dell’art. 36 e 45 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007, dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. – ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata
discriminazione nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a quello
riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede
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nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i
rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati
ad una normativa speciale, sicché agli stessi non si applica la disciplina
generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre sussisterebbero ragioni
obiettive determinanti un trattamento differente con riguardo alla
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
tettnine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
non vi è luogo per una pronuncia sulle spese di lite, essendo la controparte
rimasta intimata;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,
mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)
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progressione economica legata all’anzianità di servizio.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.