Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30531 del 28/10/2021

Cassazione civile sez. I, 28/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 28/10/2021), n.30531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2771-2017 r.g. proposto da:

LA NUOVA SITES s.a.s. di S.S. e P.M. (cod.

fisc. e P.Iva (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Vittorio

D’Angelo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 23;

– ricorrente –

contro

SACCARIA IDROTERMOSANITARI s.r.l., (cod. fisc. e P. Iva (OMISSIS)),

con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in

calce al controricorso, dall’Avvocato Franco Manoni, con il quale

elettivamente domicilia in Roma, alla Via Girolamo Da Carpi n. 6,

presso lo studio dell’Avvocato Guglielmo Pericoli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata in

data 18.6.2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/5/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con atto di citazione in appello notificato in data 5.5.2010 LA NUOVA SITES s.a.s. di S.S. e P.M. impugnava il “lodo arbitrale parziale” emesso dall’arbitrio unico avv. I.F. nel contenzioso arbitrale con la SACCARIA IDROTERMOSANITARI s.r.l., assumendo che l’arbitro aveva errato nel respingere le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal la Nuova Sites.

2. Successivamente con atto di citazione in appello notificato in data 22.11.2010 LA NUOVA SITES s.a.s. di S.S. e P.M. impugnava sia il “lodo arbitrale parziale” sia il “lodo arbitrale definitivo”, entrambi emessi dall’arbitro unico avv. I. nel medesimo contenzioso arbitrale, assumendo sempre che l’arbitro aveva preliminarmente errato nel respingere le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da Nuova Sites, per poi errare anche nella decisione di merito.

I due giudizi venivano dunque riuniti.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha respinto le impugnazioni proposte da LA NUOVA SITES s.a.s. di S.S. e P.M. nei giudizi riuniti nei confronti di SACCARIA IDROTERMOSANITARI s.r.l., avverso il lodo parziale e definitivo sopra descritti.

4. La corte del merito ha ritenuto, per quanto ancora qui di interesse, che: a) l’eccezione di difetto della giurisdizione arbitrale doveva essere disattesa, posto che, in materia di arbitrato, l’art. 808 c.p.c. ha normativamente previsto il principio di autonomia della clausola compromissoria secondo il quale quest’ultima non può essere ritenuta invalida sol perché è nullo il contratto nel quale essa è stata inserita, dovendosi anche ritenere che la risoluzione del contratto non priva di efficacia quelle autonome pattuizioni contrattuali (come la clausola compromissoria) funzionalmente e espressamente destinate a sottoporre alla valutazione arbitrale le controversie che dovessero sorgere in relazione all’esecuzione del contratto e che sono state predisposte proprio per affrontare situazioni patologiche del rapporto contrattuale; b) in relazione all’eccezione di giudicato, la decisione arbitrale doveva essere considerata corretta giuridicamente, posto che la stessa aveva evidenziato la disomogeneità delle due azioni per diversità di causa petendi (risarcimento danno per risoluzione del contratto di agenzia la prima; adempimento all’obbligo di pagare beni acquistati dall’appellante e fatturati dall’appellata, la seconda) e petitum (condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, la prima; condanna al pagamento di una somma in adempimento contrattuale, la seconda), neppure potendosi prospettare un’estensione della causa petendi né del petitum della domanda coperta da giudicato, in assenza di una soluzione delle questioni di fatto o di diritto ad essa relative facente stato nel giudizio; c) in relazione alla dedotta violazione dell’art. 808 quinquies c.p.c. (sulla cui base l’appellante aveva argomentato la perdita di efficacia della clausola arbitrale), la questione proposta risultava inconferente posto che la norma indicata sanciva solo il principio secondo cui l’efficacia della convenzione di arbitrato non si estingue con la conclusione del singolo procedimento incardinato in forza dello stesso, ma solo nel momento in cui si pervenga ad una decisione di merito, dovendosi ritenere che si trattava, nella fattispecie in esame, di un distinto ed autonomo contenzioso arbitrale – rispetto a quello che aveva originato la risoluzione e pervenuto a decisione di merito – destinato a sua volta ad essere definito nel merito.

2. La sentenza, pubblicata il 18.6.2016, è stata impugnata da LA NUOVA SITES s.a.s. di S.S. e P.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui SACCARIA IDROTERMOSANITARI s.r.l. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 827 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. Osserva la ricorrente che la decisione assunta nel primo arbitrato (quella cioè promossa innanzi all’arbitrio unico avv. F.G.), coprendo il dedotto ed il deducibile, avrebbe assorbito ogni questione relativa anche al secondo giudizio arbitrale, rendendo così inammissibile l’azione proposta da Saccaria nel secondo arbitrato.

1.2 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Occorre subito evidenziare l’irricevibilità della censura per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, per non aver la ricorrente puntualmente riportato il contenuto delle domande arbitrali proposte nei due giudizi – in ordine alle quali assume essere maturato il dedotto giudicato – ed il contenuto dei due lodi arbitrali. Sul punto, va ricordato in termini generali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre “in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione” (cfr: Sez. 2 -, Sentenza n. 15737 del 23/06/2017 Sez. L -, Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 Sez. 2 -, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020). E ciò a fronte di una motivazione che in termini specifici ha messo ben in evidenza la non sovrapponibilità delle due azioni per diversità di causa petendi (risarcimento danno per risoluzione del contratto di agenzia la prima; adempimento all’obbligo di pagare beni acquistati dall’appellante e fatturati dall’appellata, la seconda) e petitum (condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, la prima; condanna al pagamento di una somma in adempimento contrattuale, la seconda), statuizione quest’ultima che non è stata neanche adeguatamente censurata perché solo contrastata con una diversa interpretazione della domanda arbitrale nel primo procedimento che riconduce le richieste risarcitorie – espressamente indirizzate (nella domanda riconvenzionale presentata da SACCARIA IDROTERMOSANITARI s.r.l. e volta alla declaratoria di risoluzione del contratto di agenzia) ad una tutela ristoratoria collegata a danni non patrimoniali – ad una diversa causa petendi, connessa invece alla richiesta di adempimento del contratto intercorso tra le parti per i corrispettivi della vendita della merce.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 808 quinquies, 817,823 c.p.c. e art. 829, n. 1 sempre codice di rito. Denuncia la ricorrente l’erroneità della decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l’efficacia della convenzione di arbitrato non si estingueva con la conclusione del singolo procedimento incardinato sulla base della clausola arbitrale, ma solo nel momento in cui si perveniva ad una decisione di merito, dovendosi invece ritenere che, allorquando si sia già svolto un precedente arbitrato in sede di merito, è preclusa la possibilità di incardinarne altri. Si evidenzia ancora che la società appellata avrebbe già richiesto nel primo arbitrato le forniture di cui aveva reclamato, poi, il pagamento nel secondo arbitrato, pagamento già azionato, in realtà, innanzi al giudice ordinario (con la richiesta monitoria poi opposta e dichiarata improcedibile proprio in ragione della clausola di arbitrato) ed anche, come detto, nel primo arbitrato.

2.1 Il motivo è infondato.

2.1.1 La parte ricorrente propone, in realtà, un’interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 808 quinquies c.c. del tutto irragionevole e comunque contrario alla sua ratio legis.

2.1.2 Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che vige nella giustizia arbitrale, sostitutiva di quella ordinaria, il medesimo principio generale, in virtù del quale le parti hanno diritto ad ottenere una decisione di merito ove ciò sia giuridicamente possibile, come si desume sia dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, sia dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (v. Sez. 1, Sentenza n. 25735 del 15/11/2013). Orbene, nella parte motiva dell’arresto da ultimo ricordato, la Corte ha anche precisato che “… alla disposizione di cui all’ora citato art. 808-quinquies c.p.c. è sotteso il tendenziale principio per cui, come nel procedimento giurisdizionale, così anche nel procedimento arbitrale le parti hanno diritto ad ottenere una decisione di merito, ove ciò – com’e’ ovvio – sia giuridicamente possibile secondo le norme proprie di tale procedimento”, con ciò volendo evidenziare come sia solo precluso che, dinanzi ad un diverso arbitro, si incardini un nuovo procedimento avente il medesimo oggetto, per l’ottenimento di una decisione della controversia nel merito.

Nel caso di specie, la corte di merito ha osservato che, nel secondo arbitrato, la società oggi controricorrente aveva proposto una domanda con petitum e causa petendi del tutto differente rispetto a quella proposta innanzi al primo arbitro, non potendosi dunque ritenere – come sembrerebbe adombrare invece la società ricorrente – che, sulla base di una clausola arbitrale, la parte richiedente tutela in tale sede possa attivarla una sola volta, con effetto assorbente di tutte le domande azionabili in relazione alle più varie e possibili controversie insorgenti tra le parti contrattuali.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 817, 829, in relazione all’art. 808 c.p.c. Ritiene la ricorrente che la risoluzione del contratto di agenzia operata nel lodo reso il 6.4.2009 dall’arbitro avv. F. avrebbe travolto l’efficacia della clausola compromissoria, comportando il difetto di giurisdizione arbitrale nel giudizio oggi sub iudice, erroneamente non rilevata dalla corte di merito sulla base della non condivisa esegesi dell’art. 808 c.p.c., comma 2.

3.1 Il motivo è infondato.

3.1.1 Giova ricordare in termini generali e ricostruttivi che, secondo gli insegnamenti impartiti da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8376 del 20/06/2000), la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale (Sez. 1, Sentenza n. 10910 del 11/07/2003).

Occorre dunque ritenere che – proprio sulla base del principio di autonomia richiamato nell’art. 808 c.p.c., comma 2 correttamente applicata anche dalla corte territoriale – l’invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest’ultima per la decisione delle controversie nascenti dall’esecuzione di quel contratto.

3.1.2 Del resto, solo l’inesistenza della clausola arbitrale per inesistenza dell’accordo cui accede (Cass. 12175/200), o la caducazione diretta della clausola compromissoria – e non già la risoluzione del contratto cui la stessa inerisce (e rispetto al quale è un contratto autonomo ad effetto processuale, come è evincibile ex art. 808 c.p.c., comma 2) – possono determinarne la caducazione. Tanto ciò è vero che la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo avente funzione distinta dal contratto preliminare (Cass. 22608/2011).

Ne consegue che – contrariamente all’assunto della ricorrente e secondo quanto già sopra osservato – è possibile, sulla base della clausola arbitrale, proporre altro, autonomo giudizio, avente un oggetto diverso dal primo, tra le stesse parti, sebbene il contratto cui accedeva la clausola, sia stato risolto, con lodo passato in giudicato, con riguardo alle forniture anteriori alla risoluzione del contratto stesso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2021

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