Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30531 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27243-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DI TOMMASO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2762/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.G. ha proposto ricorso per revocazione contro l’Agenzia delle entrate, impugnando l’ordinanza n. 2762/2018 resa da questa Corte con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dallo stesso presentato contro il comune di Rionero in Vulture per mancata notifica del ricorso all’ente locale.

La Corte osservò che il contribuente, a dimostrazione della notifica del ricorso richiesta dal relatore con la proposta comunicata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., aveva depositato attestazione del comune di Rionero in Vulture comprovante che il difensore del contribuente aveva depositato in data 24.11.2015 il ricorso direttamente al comune, presso il quale era stato assunto al protocollo.

Secondo la Corte tale attestazione non era idonea a comprovare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio tra le parti relativamente all’introduzione del giudizio di legittimità, in relazione a quanto stabilito da Cass. n. 21866/2016 a proposito dell’impossibilità di applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, ai casi di consegna diretta del ricorso per cassazione all’impiegato addetto.

Il Comune intimato non si è costituito. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, il ricorso era stato impugnato con raccomandata postale regolarmente ricevuta dal comune intimato, come risultava dalla documentazione prodotta e dalla certificazione rilasciata dallo stesso comune che aveva annullato il contenuto della precedente comunicazione, recante la data del 13.11.2017.

Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare, in termini generali, che in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell’evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio -cfr. Cass. n. 4456/2015, Cass. n. 12655/2015-.

Peraltro, si è poi specificato che l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; non può, dunque, ritenersi sussistente l’errore revocatorio, allorchè la parte abbia denunciato l’erronea presupposizione dell’inesistenza di un giudicato, poichè questo, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all’interpretazione delle norme giuridiche – cfr. Cass. n. 17443/2008 -.

Ora, risulta evidente, da quanto dedotto dallo stesso ricorrente, che l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte non era dalla stessa percepibile, riguardando atti che non erano stati posti al suo esame, ma che la parte qui ricorrente ha depositato per la prima volta in occasione del ricorso per revocazione- recando la nota del comune di Rionero in Vulture la data del 30.8.2018 -.

Per altro verso, l’attività svolta dalla Corte in ordine alla valutazione circa l’irritualità della notifica non può essere oggetto di revocazione, per le considerazioni sopra svolte. Tanto è sufficiente per escludere l’ammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per revocazione a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per revocazione a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA