Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30531 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30531 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 13320-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MONACO ALBERTA, TOMMASI ELIANA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE
MICHELI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
C A RA P E LLE ;
– controrícorrenti contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

BERTOLINI FUMO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1073/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/11/2014;

dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto ai lavoratori indicati’ in epigrafe – assunti con una successione di
contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante
ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva
nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative
differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo;
Eliana Tommasi ed Alberta Monaco hanno resistito con controricorso;
Fulvio Bertolini è rimasto intimato;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 6
settembre 2001 n. 368, dell’art. 9, comma 18, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come
convertito dalla 1. 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n.
124, dell’art. 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, dell’art. 53 1. n. 312 del 1980,
delle clausole 4 e 5 dell’Accordo Quadro CES, UNICE E CEE stipulato il 18

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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

marzo 1999 e recepito con Direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di accertamento della
lamentata discriminazione nel trattamento retributivo, inferiore rispetto a
quello riservato ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione

servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore
scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale, sicché agli stessi non si
applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001, mentre
sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un trattamento differente con
riguardo alla progressione economica legata all’anzianità di servizio.
Ritenuto che:
la censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti a tempo detetininato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti
territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
tra il Ministero e le parti costituite;

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tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di

non vi è luogo per una pronuncia sulle spese tra il Ministero e la controparte
rimasta intimata;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse,

pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778)

PQM
rigetta il ricorso. Compensa le spese tra il Ministero e le parti costituite; nulla
per le spese tra il Ministero e la controparte rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017.

mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal

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