Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30530 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. DORIA

48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

20/10/2008 59374/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con otto distinti e riuniti ricorsi del 2006, V.A. ed altre 23 parti, in epigrafe menzionate, adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 22.09-20.10.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno degli istanti la somma di Euro 6.000,00, con interessi legali dal provvedimento, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.660,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari) oltre accessori, spese distratte in favore dei difensori Ferriolo ed Abbate antistatari. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che gli istanti, dipendenti del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di rivalutazione ed interessi su emolumenti retributivi corrisposti in ritardo e durato 11 anni, da loro introdotto dinanzi al TAR Lazio, con ricorso del gennaio del 1995, deciso in primo grado con sentenza favorevole dell’11.11.1998, avverso la quale il Ministero della giustizia aveva proposto appello, respinto dal C.d.S. con sentenza del 6.03.2006;

– che la durata ragionevole di detto processo amministrativo, articolatosi in due gradi, andava fissata in anni cinque, per cui il ritardo irragionevole doveva essere stimato in 6 anni;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in favore di ciascun istante nella misura di Euro 1.000,00 ad anno.

Avverso questo decreto la V. e le altre 23 parti hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, notificato il 3.12.2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunziano:

1. “Violazione e/o falsa applicazione di legge – L. n. 89 del 2001, art. 2 – Omissione, insufficienza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione”.

Conclusivamente formulano il seguente quesito Il Giudice del merito, nel valutare la ragionevolezza della durata di un processo, ex L. n. 9 del 2001, deve comunque formulare un giudizio sintetico, relativo all’intero svolgimento del processo, e non può escludere l’equa riparazione, per tutti i periodi di accertata irragionevolezza della durata, anche se essi siano inferiori ad un anno (nella fattispecie, due mesi);

2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2: art. 1173 cod. civ. – natura indennitaria dell’equa riparazione, e finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione”.

Conclusivamente formulano il seguente quesito Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno sempre riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte di Appello, e non a decorrere dalla relativa pronuncia.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 – liquidazione onorari e competenze inferiore alle tariffe” Conclusivamente formulano il seguente quesito. Nella liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001 – che hanno natura camerale contenziosa -, il Giudice è tenuto al rispetto dei relativi minimi e massimi, nonchè degli importi prescritti dalla tariffa professionale forense applicabile e, nella fattispecie, D.M. n. 127 del 2004, tabelle A, punto 4^, e B, punto 1^ – : in particolare (fermo restando che i diritti vanno sempre calcolati per ogni singolo procedimento), in caso di riunione di più cause la liquidazione di un onorario unico, D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5, punto 4), è legittima soltanto a decorrere dal momento dell’avvenuta riunione, dovendosi invece, per le attività professionali svolte in precedenza, determinare anche gli onorari difensivi separatamente, per ognuna delle cause azionate? Il primo motivo del ricorso è infondato, giacchè dall’impugnato provvedimento emerge che i giudici di merito si sono attenuti all’indicazione data dagli stessi ricorrenti in punto di durata complessiva del processo presupposto.

Il secondo motivo del ricorso, concernente la decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo per il danno non patrimoniale, è, invece, fondato alla luce del condiviso, reiterato orientamento espresso da questa Corte (tra le altre cass. 200518115; 200608712), secondo cui essi decorrono dalla domanda di equa riparazione.

L’accoglimento di tale censura comporta anche l’assorbimento del terzo motivo e la cassazione in parte qua dell’impugnato decreto.

Poichè non residua alcun accertamento di fatti, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., statuendo l’anticipazione della data di decorrenza degli interessi legali sul liquidato indennizzo, a quella della domanda di equa riparazione, azionata dinanzi alla Corte di appello.

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico della Presidenza soccombente va posto sia il pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti criteri tariffari nazionali (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789;

200714053), fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, in relazione ad attività necessariamente compiute e come se le varie cause fossero state sin dall’inizio proposte congiuntamente (cfr ord n 10634 e n. 23754 del 2010), spese distratte in favore degli avv.ti G. Ferriolo e F.E. Abbate antistatari, e sia il pagamento delle spese del giudizio di legittimità, anch’esse liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to Ferdinando Emilio Abbate antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno dei ricorrenti gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo. Condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei medesimi ricorrenti delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e distratte in favore degli Avv.ti Ferriolo ed Abbate, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv.to F. E. Abbate.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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