Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30530 del 22/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 22/11/2019), n.30530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18878-2018 proposto da:

G.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO TOGNARINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2527/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata l’1/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.P.F. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello, depositato il 14.7.2016, contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara n. 262/2015, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF IRAP IVA 2012;

l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;

il contribuente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (D.L. n. n. 98 del 2011, art. 39, comma 8, convertito con modificazioni dalla L n. 111 del 2011, artt. 5 e 9 del relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 10, del D.M. Economia e Finanze del 04 agosto 2015, contenente le specifiche tecniche ai sensi del suddetto D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello affermando quanto segue:”… l’atto di appello, inviato all’Ufficio via pec, non reca la firma autografa del difensore – ma soltanto l’indicazione del nome del medesimo nè il numero relativo all’identificazione della firma digitale del difensore”;

1.2. la censura è fondata;

1.3. occorre evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte, con specifico riguardo al processo civile telematico, hanno chiarito che “secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna” (cfr. Cass. S.U., n. 10266/2018);

1.4. con riguardo poi al processo tributario telematico va evidenziato che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 (Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati) del D.M. Finanze 4 agosto 2015 (Regole tecniche), la firma digitale ammessa è solo la firma CADES (“Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti: a) sono in formato PDF/A-la o PDF/A-lb; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: “nome filelibero”.pdf.p7m”);

1.5. nel caso in esame il ricorrente, in base alla ricevuta della notifica ritualmente trascritta in ricorso, risulta aver notificato, a mezzo PEC, il ricorso in appello all’Agenzia delle Entrate mediante invio di file recante la seguente denominazione:” G. P.F. – Appello – Irpef – Anno 2012.pdf.p7m”;

1.7. la CTR ha dunque errato nel dichiarare inammissibile l’appello per mancanza, nell’atto notificato a parte appellata di “firma autografa” e di numero identificativo della firma digitale, avendo al contrario l’appellante provveduto a notificare atto nativo digitale debitamente sottoscritto dal medesimo in formato CADES (ossia un file con estensione.p7m);

2.1. va invece respinto il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente in merito alla inammissibilità dell’appello;

2.2. da quanto sin qui illustrato emerge infatti che, malgrado la sinteticità della decisione gravata di ricorso per cassazione, si scorge dal suo complessivo contenuto la ratio decidendi posta a base della stessa, collegata alla mancanza di firma, autografa o digitale, sull’atto di appello, elemento che aveva quindi indotto la CTR a dichiarare inammissibile l’appello;

2.3. tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. n. 8053/2014 e n. 8054/2014;

3. conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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