Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3053 del 11/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3053 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 24612-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, Società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARA VELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA
ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
CRISCUOLO MASSIMO (CRSMSM72E07H703Q
%l i 4-

_

elettivamente

ea.0

domiciliato in ROMA
eibeao t £C4M)o

hE L.

ehe ketA tif

t rappresentato ditìavvocato GERARDO RUSSILL04 giusta
E

mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

_Aco_22,

Data pubblicazione: 11/02/2014

contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, Società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;

-controricorrente al ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 7009/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/09/2010, depositata 1’11/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 24612 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

(

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.
essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 12
dicembre 2013.

La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA