Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30528 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D.G.E. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48,

presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

14/05/2009, n. 236/09 R. Ricorsi;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10.03.2009, B.G.D. adiva la Corte di appello di Milano chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 6-14.05.2009, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 6.325,00, con interessi legali dalla data del provvedimento, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidata all’attualità, in complessivi Euro 650,00 oltre agli accessori di legge. La Corte osservava e riteneva:

– che il B. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema di trattamento pensionistico privilegiato per causa di servizio, processo introdotto, dinanzi alla Corte dei Conti, con ricorso depositato il 7.04.1977 e definito con sentenza n. 516/2007, dopo anni 30 e mesi 4;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo di ordinaria difficoltà, poteva essere fissata in anni tre, cui doveva aggiungersi un anno per effetto del tempo occorso per l’intervenuto decentramento alle Regioni del contenzioso pensionistico;

– che doveva essere accolta l’eccezione di prescrizione decennale svolta dall’Amministrazione, sicchè l’indennizzo doveva retroagire di anni 10 dalla notifica del ricorso;

– che i lamentati danni patrimoniali erano rimasti del tutto sforniti di prova.

Avverso questo decreto il B. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 25.11.2009 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il B. denuncia “Violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Violazione dell’art. 111 Cost. Violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c.”.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto il dedotto motivo risulta privo del prescritto quesito di diritto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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