Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30527 del 26/11/2018

Cassazione civile sez. un., 26/11/2018, (ud. 17/04/2018, dep. 26/11/2018), n.30527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22892-2017 proposto da:

ACADEMIE DE FRANCE A ROME, in persona della Direttrice pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEZZI E FONDERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO MANCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

13799/2017 del TRIBUNALE di ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2018 dal Consigliere MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il difetto di

giurisdizione del giudice italiano, in favore dell’Autorità

Giudiziaria francese, ai sensi della clausola di proroga della

giurisdizione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 4 ottobre 2017 l’Academie de France à Rome proponeva regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio introdotto dalla MEZZI & FONDERIA s.r.l., dinanzi al Tribunale di Roma, in data 20 febbraio 2017, avente ad oggetto contratto stipulato dalle parti il 16 ottobre 2015, in forza del quale l’Accademia aveva affidato alla controparte alcuni locali della Villa Medici per svolgervi il servizio di caffetteria e ristorazione, e per il quale, con comunicazione del 10 febbraio 2017, la ricorrente aveva dichiarato essere intervenuta la risoluzione per le inadempienze dell’altra parte, ragione per la quale la società conduttrice aveva chiesto l’accertamento negativo della suddetta risoluzione, e l’Academie nel costituirsi aveva eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria francese del foro di Parigi ai sensi della clausola di cui all’art. 17 del contratto e/o in forza del principio di diritto internazionale consuetudinario che riconoscerebbe all’Ente straniero sovrano l’immunità dalla giurisdizione italiana.

Resiste con controricorso la intimata Mezzi & Fonderia s.r.l..

Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza di regolamento.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del regolamento per non essere intervenuta alcuna pronuncia, nè in rito nè nel merito, da parte del Tribunale adito.

Passando al fondo del regolamento, con il primo motivo la ricorrente assume che trattandosi di stabilire se spetti alla giurisdizione del giudice italiano ovvero a quello francese conoscere del merito della controversia, oggetto del giudizio, a suo avviso la giurisdizione sarebbe riservata all’Autorità giudiziaria francese in forza dell’immunità riconosciuta all’Accademia di Francia in Roma ed in ragione dell’appartenenza al Demanio pubblico dello Stato francese del bene occupato dalla resistente, attrice nel giudizio a quo, per il principio di diritto consuetudinario del “par in parem non habet jurisdictionem”, riguardante gli Stati e gli altri Enti stranieri allorchè agiscano quali soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà di imperio nell’ordinamento di origine, ossia come enti sovrani, che ha trovato riconoscimento in molteplici pronunce del Giudice Europeo (da ultimo, Corte Giustizia UE Grande Sezione 19.07.2012 n. 154) ed in altrettante pronunce della Corte di legittimità. Aggiunge la ricorrente che si tratterebbe di principio di diritto internazionale consuetudinario che trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che rivestono qualità di organi dello Stato estero ed, in particolare, degli enti ed istituti di carattere culturale.

La censura è infondata.

Secondo l’art. 10 Cost., comma 1, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e tra queste rientra la regola, di carattere consuetudinario, sull’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una prassi e ad un’opinio iuris internazionali, volta al rispetto della sovranità degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte richiamato “la regie de droit coutumier qui fait obligation a un Etat d’accorder l’immunitè à un autre” (recentemente, sentenza 3 febbraio 2012, Gov. Germania federale c. Gov. Italia). Tale principio secondo cui par in parem non habet iurisdictionem riguarda gli Stati e gli altri enti stranieri quando agiscono come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà di imperio nell’ordinamento d’origine, ossia come enti sovrani. Questa regola consuetudinaria sull’immunità si applica anche ad altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero (enti pubblici, comunque denominati: Cass., Sez. Un., 18 marzo 1999 n. 150; Cass., Sez. Un., 12 giugno 1999 n. 331), compresi, in particolare, gli enti e istituti di carattere culturale (cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 1994 n. 5126, relativamente all’Academie de France a Roma; Cass., Sez. Un., 9 settembre 1997 n. 8768 e, id., 12 marzo 1999 n. 120, relativamente all’Ecole francaise de Rome; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 1998 n. 12704, relativamente a The British institute of Florence).

La giurisprudenza di legittimità e la prassi internazionale hanno, tuttavia, tracciato alcuni confini all’area dell’immunità mediante il concetto d’immunità ristretta, in forza del quale essa non opera allorchè gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell’ordinamento locale non siano riconducibili all’esercizio di poteri sovrani. Occorre infatti un bilanciamento delle opposte esigenze di tutela della sovranità dello Stato e di tutela del diritto dell’individuo di accesso alla giustizia secondo quello che la giurisprudenza della Corte EDU (sent. 18 gennaio 2011, Guadagnino c. Italia) definisce come “rapporto ragionevole di proporzionalità”. Sul carattere non assoluto dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana cfr. anche C. Cost. 15 luglio 1992 n. 329 che parla appunto di “immunità ristretta” (o funzionale).

Sempre tenendo conto di questa evoluzione, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che, nei confronti degli enti estranei all’ordinamento italiano, perchè enti di diritto internazionale, e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è carente della potestà giurisdizionale nei limiti in cui la tutela invocata interferirebbe nell’assetto organizzativo e nelle funzioni proprie degli enti, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale.

Alla luce di siffatto orientamento va ritenuto che l’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri (o dei loro organi) è invocabile unicamente allorquando essi agiscano come soggetti di diritto internazionale o comunque come titolari di potestà di imperio, restando escluse le ipotesi in cui essi si pongano nelle medesime condizioni di cittadini italiani, avvalendosi degli strumenti privatistici. Nella specie il contratto sottoscritto dalle parti il 16.10.2015 è relativo all’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione, ed è stato concluso dall’Academie de France à Rome quale contraente in posizione sostanzialmente paritaria con l’altra parte. Il servizio, da espletarsi in Villa Medici, sede dell’Academie, non costituisce espressione di poteri sovrani dello Stato francese, nè del suo organo rappresentato dalla predetta Academie, nè indirizzato al perseguimento dei suoi compiti istituzionali nel campo della diffusione delle scienze e delle arti.

Inoltre la circostanza che i servizi oggetto del contratto si svolgano nei locali di Villa Medici, costituente la sede della medesima Academie, pure appartenente al demanio pubblico francese, non ha alcuna incidenza sulla natura contrattuale privatistica del rapporto de quo, giacchè il concreto espletamento dei predetti servizi si inscrive nel reticolo della pattuizione stipulata, senza involgere alcuna estrinsecazione di poteri pubblicistici.

Con il secondo mezzo la ricorrente correla il difetto di giurisdizione del giudice italiano alla sussistenza di valida ed efficace clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’art. 17 del contratto stipulato il 16.10.2015.

La tesi della parte ricorrente è fondata.

Deve rilevarsi che l’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 (c.d. Bruxelles 1) del Consiglio del 22 dicembre 2000 (nel quale è stato trasfuso l’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968, resa esecutiva con L. n. 967 del 1980), in vigore sino al 09.01.2015, abrogato – per quanto qui di interesse – dall’art. 25 del Regolamento UE 1215/2012 (c.c. Bruxelles 1 bis), quest’ultimo applicabile ratione temporis, per quanto concerne la competenza giurisdizionale e la proroga di competenza, prevede che: “1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o:

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.

5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.

La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido”.

Nel caso di specie, all’interno del testo contrattuale, le parti hanno inserito la clausola di cui all’art. 17 che, pur nella sua essenzialità, indica in modo chiaro ed univoco la scelta delle stesse di optare per la competenza giurisdizionale del foro francese individuato come esclusivo. Con la conseguenza che la previsione soddisfa i requisiti di forma di proroga della giurisdizione, oltre ad essere contenuta in una pattuizione determinata, non ponendosi una questione di applicazione a controversie relative ad altri contratti ancorchè collegati a quello principale cui accede la predetta clausola. Nè si tratta di un testo contrattuale predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, per cui non è soggetto alla disciplina delle c.d. clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. (cfr Cass. n. 17073 del 2013), oltre a rilevare che il testo contrattuale originariamente pubblicato da Academe de France risulta essere stato rimodulato dalle parti contraenti.

L’ulteriore questione di esclusione di efficacia della clausola de qua, ad avviso della controricorrente, sarebbe costituita dalla natura del contratto stipulato, qualificandolo come di “locazione”, in quanto ai sensi dell’art. 25, comma 4 Regolamento UE 1215/2012 si tratterebbe di clausola invalida prevedendo l’art. 24, comma 1, n. 1 del medesimo Regolamento la competenza esclusiva dell’Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, prevedendo al successivo comma la competenza concorrente dell’Autorità giudiziaria del domicilio del convenuto in ipotesi di locazioni particolari, del tutto estranee alla presente controversia.

Si impone, dunque, un accertamento sulla natura del contratto stipulato fra le parti il 06.10.2015.

La lettura piana del testo contrattuale e, soprattutto, il contenuto del negozio consentono di dare risposta negativa al quesito, risultando la messa a disposizione dell’odierna controricorrente di spazi e di locali di Villa Medici meramente strumentale all’esercizio dei servizi affidati alla Mezzi & Fonderia s.r.l., ed anche in ipotesi di definizione della vicenda come di contratto misto, che richiama sia il modello legale della locazione sia dell’appalto di servizi, viene data prevalenza causale, alla luce della complessiva disciplina negoziale e degli interessi perseguiti dai ricorrenti, al secondo negozio, il che esclude l’applicabilità dell’art. 24, comma 1, n. 1 Regolamento UE n. 1225/2012.

Tale indirizzo ermeneutico muove dal rilievo, già svolto in merito all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles dalla Corte comunitaria (Corte giustizia, 9 novembre 2000, Corek), secondo cui “la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola “individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future”, costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale” (così, tra le ultime, la pronuncia Cass. Sez. Un. 11 aprile 2017 n. 9283).

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice francese con esclusione di quella nazionale in virtù della previsione convenzionale di cui all’art. 17 del contratto del 06.10.2015.

Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti stante la eccezionalità della questione, con accezione da interpretarsi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha reintrodotto il riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”.

P.Q.M.

La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2018

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