Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30526 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30526
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il
30/08/2008, n. 281/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20.03.2007, G.E. adiva la Corte di appello di Venezia chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 24.06-30.08.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva la domanda, compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva:
– che il G. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema di riliquidazione della pensione, con rivalutazione ed interessi, processo introdotto dinanzi alla Corte dei Conti, con ricorso del 28.01.1997 e definito con sentenza sfavorevole del 5.07-23.08.2005;
– che doveva escludersi che la pendenza di un processo privo di possibilità di successo avesse provocato nel ricorrente un patema d’animo indennizzabile.
Avverso questo decreto il G. ha proposto ricorso per Cassazione, illustrato da memoria e notificato il 28.10.2009 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il G. denuncia “Violazione dell’art. 101 Cost., comma 2. Violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2”.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto il dedotto motivo risulta privo del prescritto quesito di diritto. Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011