Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30525 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30525
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso l’avvocato ZECCA
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AMBROSIO ARMANDO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
10/12/2008, n. 2803/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI PASQUALE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.05.2008, S.P. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.
Con decreto del 25.11 – 10.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso, compensando le spese. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:
– che lo S. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo esecutivo iniziato nei suoi confronti il 13.01.1999, con pignoramento immobiliare di alcuni suoi terreni, e definito il 4.03.2008, con provvedimento di estinzione per rinuncia del creditore procedente;
– che dalla protratta pendenza della proceduta esecutiva, dovuta a vari rinvii per formalità inerenti alla vendita all’incanto degli immobili pignorati, lo S. aveva conseguito un vantaggio e non un danno, in quanto aveva così potuto concludere una transazione con il creditore procedente ed evitare di perdere i suoi beni.
Avverso questo decreto lo S. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 2.10.2009. All’udienza pubblica del 23.02.2011 veniva disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, debitamente attuata dallo S. ed all’esito della quale l’Amministrazione intimata resisteva con controricorso notificato il 23.05.2011.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso lo S. deduce:
1. “Erronea applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89.
2. Violazione e/o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2, art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sull’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
3. Contraddittorietà della motivazione art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Violazione e mancata applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 3.
5. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. I motivi del ricorso, con cui si deducono sia violazioni legge che vizi motivazionali, risultano mancanti del quesito di diritto relativamente alle prime e quanto, invece, ai secondi, privi della sintesi conclusiva, prescritti dalla citata norma. Lo S., soccombente, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna lo S. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011