Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30525 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24976-2017 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO PAIMIERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GIZZERIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 497/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’ente impositore non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa ad un avviso d’accertamento ICI per il 2008, dove si è fatta questione della specificità dei motivi d’appello proposti dal contribuente.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dello statuto del contribuente e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche nn. 4 e 5, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, solo perchè erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni “spese” nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall’appellante idonee a confutare la pretesa impositiva.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 13182/18, 13183/18, v. anche Cass. sez. un. 27199/17).

Nel caso di specie, la CTR afferma: ” (…) inoltre, il contribuente si limita a proporre i motivi addotti in primo grado. Ma allora, in assenza di una critica alla motivazione dei giudici di prime cure, non può che concludersi dell’inammissibilità dell’appello”, in ciò discostandosi dai principi regolatori della materia, infatti, il ricorrente, pur evidenziando di aver riproposto i motivi d’opposizione all’accertamento (riportati sinteticamente alla p. 3 del ricorso) ha, altresì, evidenziato la correlazione degli stessi con tutta la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, circostanza che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, di talchè il motivo può essere accolto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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