Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30525 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30525 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 26454-2013 proposto da:
CARUSO SILVANA, nella propria qualità di titolare
dell’omonima Impresa individuale, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.G.NICOTERA 24, presso lo studio
dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FILIPPO BIOLE’, ADOLFO
BIOLE’;
– ricorrente 2017
2375

contro

OPE FEDERICOLCESE PUBBLICITA’ ESTERNA SPA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2160/2013 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 29/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 19/12/2017

l

consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Esposizione del fatto
Silvana Caruso propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei
confronti di OPE spa, avverso la sentenza del Tribunale di Genova n.2160/13,

pubblicata il 29 giugno 2013, con la quale, in riforma della pronuncia di primo
grado, veniva confermato integralmente il decreto ingiuntivo, emesso su
ricorso della OPE a carico della Caruso per il pagamento del corrispettivo
relativo all’ordine di affissione di 9 manifesti pubblicitari.
Il Tribunale, in particolare, escludeva la gravità dell’inadempimento della OPE,
e respingeva pertanto la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla
Caruso, accertando, al contrario, la sussistenza di inadempienze equivalenti
delle parti e la conseguente permanenza del vincolo contrattuale.
L’intimata non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso (rubricato sub III) la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1457 c.c., nonché degi
artt. 101 e 112 cpc, in relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione
della sentenza impugnata che ha fatto discendere dalla mancata prova
dell’essenzialità del termine entro cui la OPE avrebbe dovuto adempiere la
propria prestazione di affissione dei manifesti stampati dalla Caruso, la gravità
del ritardo, lamentando, in particolare, l’errata applicazione al caso di specie
dell’art.1457 c.c., piuttosto che della disposizione di cui all’art. 1455 c.c.
Il motivo è destituito di fondamento, in quanto non coglie la ratio della
sentenza impugnata.
Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,
l’inosservanza di un termine “non essenziale” previsto dalle parti per 1′
esecuzione di un’obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad

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adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1457 c.c., non esclude la
risolubilità del contratto, a norma dell’art. 1453 c.c., se si traduce in un
inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni

ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce
apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in
relazione all’oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento
complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al
persistente interesse dell’altro contraente alla prestazione dopo un certo
tempo(Cass. 4314/2016).

il
i

i

Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata ad escludere la
risoluzione del contratto in ragione del carattere non essenziale del termine
pattuito, ma, con apprezzamento adeguatamente motivato, ha ritenuto che,
nella concreta situazione in esame, la mancata osservanza del termine, in
relazione alla natura ed all’oggetto del contratto ed all’utilità della prestazione,
non poteva configurare “grave inadempimento” rilevando, a conferma di ciò,
che era stata specificamente prevista dalle parti la possibilità di un differimento
della prestazione dell’appellante di quindici giorni.
Il secondo motivo (III.2) denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c., l’omesso
esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.5), e la violazione e falsa applicazione
dei canoni ermeneutici dei contratti ex art. 1362 c.c., nonchè delle disposizioni
in materia di ripartizione dell’onere probatorio ex artt. 2697 e ss. c.c.
La ricorrente, in particolare, censura la statuizione della sentenza impugnata
secondo cui, a fronte dell’eccezione della OPE, la quale aveva opposto di non
avere potuto adempiere nei termini alla propria obbligazione di affissione, in
conseguenza del ritardo nella consegna del materiale da parte della Caruso,

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quest’ultima non aveva assolto all’onere di provare di avere tempestivamente
inviato il materiale suddetto.
Da ciò, ad avviso della ricorrente, la violazione dei principi in materia di

ripartizione dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., atteso che, a fronte
dell’eccezione di inadempimento di cui all’ art. 1460 c.c. da essa sollevata,
l’onere di provare il proprio adempimento gravava su OPE.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della sentenza
impugnata.
Il Tribunale ha infatti qualificato come eccezione ex art. 1460 c.c. quella di
ritardo nella consegna del materiale sollevata dalla OPE, facendo da ciò
discendere, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte inaugurato
da Cass. Ss.Uu. n. 13533/2001, l’onere a carico della Caruso di provare la
tempestività della consegna.
Deve

altresí

rilevarsi

l’inammissibilità

della

doglianza

relativa

all’interpretazione del contenuto del contratto, atteso che la medesima
questione viene prospettata sotto profili diversi ed incompatibili, quali la
violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, senza una chiara
enucleazione dello specifico vizio che si intende censurare (Cass. 19443/2011;
9793/2013).
La ricorrente, infatti, da un lato lamenta l’omesso esame del fatto decisivo
costituito dal contenuto del contratto, dall’altro la violazione dei canoni
interpretativi, da parte del giudice di merito, in relazione al medesimo atto
negoziale: la denuncia di un errore di interpretazione del contratto appare,
peraltro, in insanabile contrasto con l’omesso esame dello stesso.
Sotto altro profilo, va rilevata l’inammissibilità della censura afferente l’errata
interpretazione del contratto, per genericità, atteso che la ricorrente si limita a

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dedurre, apoditticamente, la contrarietà dell’interpretazione resa dal Tribunale
al senso letterale delle parole ed espressioni del contratto.
Orbene, questa Corte si è da tempo attestata nel ritenere che la parte, la quale

con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio
di ragionamento nell’interpretazione di una o più clausole contrattuali, non può
limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.
civ., avendo l’onere di specificare i canoni che, in concreto, assuma violati ed il
punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non
potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione
del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, al fine di consentire
alla Corte di esercitare, nei termini esattamente individuati dal ricorrente, il
proprio sindacato sull’ applicazione della disciplina normativa
(Cass.25728/2013).
Il terzo motivo (IV) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
, 1453 e 1460 c.c., n relazione all’art. 360 n.3) cpc, deducendo la violazione dei
principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, in relazione alla
statuizione della sentenza impugnata, secondo cui, posto che la Caruso era
onerata della prova che il titolo contrattuale aveva ad oggetto spazi diversi da
quelli utilizzati, è documentalmente provato, in forza delle allegazioni delle
parti, che le posizioni disponibili per le affissioni, comunicate all’odierna
ricorrente e da questa accettate, furono poi quelle effettivamente utilizzate.
Ad avviso della ricorrente, essa aveva correttamente allegato ( e provato) la
differente posizione dei manifesti rispetto, a quanto era stato previsto
nell’accordo negoziale.
Il motivo è inammissibile per difetto di decisività in quanto non coglie la ratio
della pronuncia impugnata.

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Il giudice di merito ha infatti accertato, con adeguato apprezzamento di fatto,
che risulta provato, sulla base della documentazione in atti, che le posizioni
disponibili per le affissioni erano state accettate dalla odierna ricorrente, ed

inoltre che tali posizioni corrispondevano a quelle effettivamente utilizzate.
A fronte di tale accertamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità,
non viene in rilievo il criterio di ripartizione dell’onere della prova.
Il quarto motivo (IV.2) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,
riproponendo l’omessa valutazione da parte del Tribunale dell’esatto contenuto
del contratto stipulato dalle parti.
Il motivo è inammissibile, poiché, nei termini in cui è formulato, si traduce, di
fatto, nella richiesta di un riesame dell’interpretazione del contenuto del
contratto da parte del giudice di merito, inammissibile in questa sede.
Del pari inammissibile la richiesta di nuova valutazione delle acquisizioni
istruttorie da parte del Tribunale, lamentandosi, in buona sostanza, che la Corte
territoriale non abbia valutato in modo adeguato taluni elementi emersi
dall’istruttoria espletata, dai quali risulterebbe l’errata collocazione dei
manifesti.
Orbene, l’art. 360 comma 1 cpc, come riformulato dall’art. 54 DI 83/2012,
conv nella 1.134/2012 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli
atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia
carattere decisivo ( vale a dire che , se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia).
Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia
stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il

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”come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le
parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi

qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorchè la sentenza
non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).
Il ricorso va dunque respinto e, considerato che l’intimata non ha svolto, nel
presente giudizio, attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017
Il Presidente

Il
Dott.‘éu

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istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,

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