Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30524 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), S.C.

(c.f. (OMISSIS)), S.S. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANDREA

DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

24/04/2008, n. 54620/05 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15.12.2005, R.C., S. S. e S.C. adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 15.10.2007- 24.04.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuna delle istanti la somma di Euro 8.000,00, con interessi legali dal provvedimento, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 873,00, (di cui Euro 600,00 per onorari ed Euro 250,00 per diritti) e distratte in favore dei difensori antistatari avv.ti Abbate e Ferriolo. La Corte osservava e riteneva:

– che la R., la S. e la S.S., dipendenti del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di adeguamento dell’indennità giudiziaria, processo da loro introdotto, dinanzi al TAR Lazio, con ricorso dell’aprile del 1993 e trattenuto in decisione all’udienza del 10.12.2003;

– che la durata ragionevole di detto processo amministrativo, poteva essere fissata in anni tre;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 8 anni, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto la R., la S.S. e la S. hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, notificato l’8.06.2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha resistito con controricorso notificato il 17.07.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la R., la S.S. e la S. denunziano:

1. “Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2: art. 1173 cod. civ. – natura indennitaria dell’equa riparazione, e finalità non interamente compensativa della relativa liquidazione”.

Conclusivamente formulano il seguente quesito Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, vanno sempre riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte di Appello, e non a decorrere dalla relativa pronuncia.

2. “Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91, cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 – liquidazione competenze in misura inferiore alle tariffe”.

Il primo motivo, concernente la decorrenza degli interessi sul liquidato indennizzo per il danno non patrimoniale, è fondato alla luce del condiviso, reiterato orientamento espresso da questa Corte (tra le altre cass. 200518115; 200608712), secondo cui decorrono dalla domanda di equa riparazione. L’accoglimento di tale censura comporta anche l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione in parte qua dell’impugnato decreto e, giacchè non residua alcun accertamento di fatti, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., statuendo l’anticipazione della data di decorrenza degli interessi legali sul liquidato indennizzo a quella della domanda di equa riparazione, azionata dinanzi alla Corte di appello.

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico della Presidenza soccombente va posto sia il pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti criteri tariffari nazionali (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789;

200714053), fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, in relazione ad attività necessariamente compiute, spese distratte in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e F. E. Abbate antistatari, e sia il pagamento delle spese del giudizio di legittimità, anch’esse liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv.to Ferdinando Emilio Abbate antistatario.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti degli interessi in misura legale dalla domanda al saldo. Condanna, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle medesime ricorrenti delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 1.313,00, di cui Euro 23,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e distratte in favore degli Avv.ti Ferriolo ed Abbate, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv.to F. E. Abbate.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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