Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30524 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10653-2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 287, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso dagli

avviti FRANCESCO FALCONE, GIUSEPPE FALCONE;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTORRE DI

SANTAROSA 30, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA CAMODECA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CAMODECA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2500/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 10/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, il consorzio ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa a una cartella di pagamento per contributi dovuti al Consorzio di bonifica, dove si è fatta questione della specificità dei motivi d’appello proposti dal medesimo consorzio.

L’ente ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, solo perchè erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni “spese” nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall’appellante idonee al conseguimento della pretesa impositiva.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.” (Cass. ord. n. 7369/17, 1200/16, 27497/16, 27498/16, 16037/17 Nel caso di specie, alla luce delle censure proposte in grado d’appello da parte del consorzio e riportate in ricorso ai fini dell’autosufficienza, anche con riferimento alla cartella per mezzo della quale sono stati richiesti i contributi consortili per gli anni di riferimento, le stesse rispettano i requisiti di specificità come fissati dall’orientamento consolidato di questa Corte che possono sostanziarsi non solo nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, ma anche con il mero richiamo delle ragioni contenute nell’avviso d’accertamento (v. Cass. n. 23469/07, punto 5.3.1.)

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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