Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30524 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30524 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 27192-2014 proposto da:
GALLO ALCIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VENEZIA 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO
GRILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIERANTONIO FADEL;
– ricorrente ^^~^

STRADELLA FURIO, rappresentato e difeso da se medesimo
2017
2374

ex art 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.PANARO 11, presso lo studio

dell’avvocato MARIA

ELISABETTA RENDE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 412/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 23/07/2014;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
– l’avvocato Furio Stradella chiese ed ottenne dal Tribunale di
Trieste un decreto ingiuntivo per l’importo di € 9.926,46 nei

professionale prestata in favore di quest’ultimo;
– il Gallo oppose il decreto eccependo la prescrizione presuntiva
del credito ex art. 2956 n. 2 cod. civ.;
– il tribunale respinse l’opposizione e confermò il decreto;
– Alcide Gallo impugnò la sentenza e l’avvocato Furio Stradella
si costituì chiedendone la conferma;
– la Corte d’Appello di Trieste rigettò il gravame, rilevando che
– a fronte dell’avversa delazione di giuramento decisorio – il Gallo
si era opposto all’ammissibilità dei relativi capitoli con argomenti
che, in sé considerati, costituivano ammissione del fatto che
l’obbligazione non era stata estinta, conducendo così al rigetto
dell’eccezione di prescrizione ex art. 2959 cod. civ.;
– avverso tale sentenza Alcide Gallo ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato ha depositato
controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.
378 codice di rito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
– con i primi due motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente attenendo alla medesima questione, il ricorrente
denunzia violazione degli artt. 2959 cod. civ. e 237 cod. proc. civ.;
sostiene al riguardo che la corte d’appello avrebbe errato
nell’attribuire valenza ammissiva della mancata estinzione del

confronti di Alcide Gallo, a titolo di compenso per l’attività

credito alle proprie difese in punto al giuramento deferitogli,
aggiungendo che le stesse avrebbero al più dovuto condurla a
modificare la formula contestata, in modo da ammettere il
giuramento richiesto e definire il giudizio;
– con il terzo motivo denunzia omesso esame di un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alle contestazioni
da lui formulate in ordine agli atti introduttivi della prescrizione

– i primi due motivi sono inammissibili; con gli stessi, infatti, il
ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di merito in
relazione alle dichiarazioni rese in giudizio dalla parte ed al suo
comportamento processuale, la cui nozione è comprensiva del
sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore
(Cass. 14748/2007), e questa Corte si è da tempo attestata nel
ritenere che tale indagine, condotta al fine di stabilire se sussista o
meno un’ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti
dell’art. 2959 cod. civ., costituisce un apprezzamento di fatto,
incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato
(v. Cass. 16/2/2016, n. 2977; Cass. 16/10/2006, n. 22118; Cass.
1/6/2004, n. 10503);
– anche il terzo motivo è inammissibile, essendo volto all’esame
di una questione – la sussistenza o meno di validi atti interruttivi
della prescrizione – priva del carattere di decisività ai fini del rigetto
dell’eccezione di prescrizione;

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme
statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2002

P.Q.M.

2

prodotti dall’avvocato Stradella;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in 2.200,00 € di cui € per
compenso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-

Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

bis, dello stesso articolo 13.

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