Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30523 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30523 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 27724-2013 proposto da:
FARAON

LUCIANO

FRNLCN45H19F241Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo
studio dell’avvocato EMILIO PERSICHETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA
FARAON I LUCIANO FARAON;
– ricorrente contro
2017
2371

DI SILVIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA DI
DOMENICA, che lo rappresenta e difende;

nvvnrnn ln nnntnnm n. in31 2012 dol TRIBUNALE dl
ROMA, depositata il 13/08/2013;

Data pubblicazione: 19/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO

FEDERICO.

Esposizione del fatto
L’avv. Luciano Faraon propone ricorso per cassazione, con tre motivi, nei
confronti di Nicola Di Silvio, avverso la sentenza del Tribunale di Roma

n.17233/13, pubblicata il 13 agosto 2013, con la quale, confermando la
pronuncia di primo grado, ha affermato essere maturata la prescrizione ex art.
2956 comma 3 c.c., in relazione al pagamento del compenso pattuito per
prestazioni professionali rese in favore del Di Silvio.
Il Tribunale, in particolare, escludeva che il Di Silvio avesse formulato
allegazioni difensive dalle quali desumersi il mancato adempimento della
propria obbligazione di pagamento e dunque la mancata estinzione della stessa.
Il Di Silvio ha resistito con controricorso.
Il P.G. dott. Sergio Del Core ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’odierna adunanza l’avv. Faraon ha depositato memorie
illustrative.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di legge
ex art. 360 n.3) cpc, censurando la statuizione della sentenza impugnata
secondo cui l’errore del giudice nel determinare il dies a quo del termine
prescrizionale, non integra contrasto con principi informatori della materia.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, premesso che i principi informatori della materia si identificano con
quelli fondamentali ai quali si ispira la disciplina positiva, il motivo che
denuncia la suddetta violazione non può limitarsi a denunciare una determinata
violazione di legge, dovendo indicare con chiarezza il principio informatore
che si assume violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di
pace si ponga con esso in contrasto.

1

Nel caso di specie, a fronte della statuizione della sentenza impugnata, che ha
affermato che l’eventuale errore nella determinazione del dies a quo della
prescrizione non integra contrasto con i principi informatori il ricorrente si è

limitato a denunciare l’errata applicazione di una norma di legge, la
disposizione dell’art. 2943 c.c.
Si osserva al riguardo che, se è vero le norme sulla sospensione o la
interruzione del corso della prescrizione rientrano tra i principi inforWatori della
materia delle obbligazioni, ne esula certamente la valutazione dell’idoneità di
un determinato atto ad interrompere la prescrizione, che costituisce un
apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito ed, in quanto tale,
insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori
giuridici(Cass. 23821/2010; 9016/2002).
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione su
un aspetto decisivo, costituito sull’idoneità della raccomandata a determinare
l’efficacia interruttiva della prescrizione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della disposizione
impugnata, che non ha esaminato nel merito l’efficacia della raccomandata, ai
sensi dell’art. 339 comma 3 cpc, in considerazione della natura del giudizio di
equità del giudice di pace.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956 e 2959 c.c. in relazione
art. 360 n.3) cpc, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.5)
cpc.
Pure tale motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una
rivalutazione dell’interpretazione del contenuto degli atti difensionali del
ricorrente, riservata al giudice di merito.

2

Sotto altro profilo, si osserva il difetto di autosufficienza del motivo in quanto,
a fronte dell’interpretazione del giudice di merito della difesa processuale
dell’opponente, ritenuta scevra da esplicito o tacito riconoscimento del

pagamento dell’obbligazione dedotta, non risulta riportato l’intero contenuto
dell’atto di opposizione.
I brani riportati, peraltro, non consentono di apprezzare, in modo inequivoco, il
riconoscimento, seppur implicito, della mancata estinzione dell’obbligazione,
avendo ad oggetto una scarsa diligenza professionale del legale e l’intervenuto
pagamento, in più riprese , dei compensi professionali, deduzioni che non
possono ritenersi incompatibili con l’adempimento dell’obbligazione.
Orbene anche quando si denunzia ai sensi del novellato n.5 dell’art. 360 cpc
l’omesso esame di un fatto decisivo, contenuto in un documento o, come nel
caso di specie, in un atto del giudizio, il ricorso per cassazione deve contenere
gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione
della sentenza impugnata ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali
ragioni, mediante trascrizione integrale del documento, dell’atto o dello scritto
del giudizio, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo
sulla decisività del fatto e la sua effettiva omissione dev’essere consentito sulla
base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile
sopperire con indagini integrative.
Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle
spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.

3

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

giudizio, che liquida in complessivi 700,00 euro, di cui 200,00 euro per
rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del
15% , ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2017

Condanna il ricorrente alla refusione ad Enio Rossi delle spese del presente

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