Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30522 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 20/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.G. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA DORIA 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/01/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RODA RANIERI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2006, D.B.G. adiva la Corte di appello di Roma chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 28.05.2007- 22.01.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare all’istante la somma di Euro 2.500,00, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 400,00 (di cui Euro 300,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese) e distratte in favore dei difensori Ferriolo ed Abbate antistatari.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

che la D.B. aveva agito quale erede di P.C., già dipendente del Ministero della Giustizia, ed aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito dal dante causa per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, introdotto dinanzi al TAR Lazio, con ricorso dell’aprile del 1993, e nel quale era stata anche sollevata e respinta una questione incidentale di costituzionalità;

che la durata ragionevole di detto processo amministrativo, poteva essere fissata in anni quattro, cui dovevano aggiungersi un anno e 6 mesi per l’incidente di costituzionalità, sicchè, essendo stata la causa trattenuta in decisione all’udienza del 10.12.2003, e, quindi a distanza di circa 10 anni, il ritardo irragionevole doveva essere stimato in 4 anni e 6 mesi;

che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in complessivi Euro 2.500,00, considerando la modestia della pretesa fatta valere nel processo presupposto in rapporto ai parametri CEDU. Avverso questo decreto la D.B. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 6.03.2008 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la D.B. denunzia:

1. “Violazione e/o falsa applicazione di legge – L. n. 89 del 2001, art. 2 – Omissione, insufficienza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione” Conclusivamente formula il seguente quesito il Giudice del merito, nel valutare la ragionevolezza della durata di un processo, ex L. n. 9 del 2001, deve comunque formulare un giudizio sintetico, relativo all’intero svolgimento del processo, e non può escludere l’equa riparazione, per tutti i periodi di accertata irragionevolezza della durata, anche se essi siano inferiori ad un anno ( nella fattispecie, otto mesi) 2. Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2: art. 6, 13 e 41, CEDU – Omissione, insufficienza, e/o illogicità della motivazione” Conclusivamente formula il seguente quesito La ragionevolezza della durata di un processo, ex L. n. 89 del 2001, deve essere verificata dal Giudice del merito avendo riferimento agli standards medi elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tre anni, per un solo grado di giudizio), che ne costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica, dai quali Egli non può discostarsi se non sulla base di una valutazione dei criteri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e quindi ravvisandone motivatamente una particolare complessità, ovvero un uso distorto e dilatorio del diritto di difesa (senza mai giungere a conclusioni, peraltro, sostanzialmente elusive di siffatti parametri stessi): in particolare, i tempi necessari per la risoluzione di una questione di costituzionalità non possono importare, ex se ed automaticamente, il prolungamento dei tempi di durata ragionevole, rispetto agli standards medi predetti, dovendosene invece, a tali fini, apprezzare in concreto l’incidenza sulla “complessità” del caso specifico.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6, 13 e 41, CEDU: interpretazione del giudice europeo in casi analoghi – violazione principio di sussidiarietà – art. 35 CEDU – omessa e/o insufficiente motivazione.

Conclusivamente formula il seguente quesito Il giudice del merito, chiamato a determinare il danno ex L. n. 89 del 2001, deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili, e di pari natura, dalla Corte di Strasburgo, ed agli standars medi (da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 per ogni anno riconosciuto di ritardo) dalla stessa elaborati – che ne costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica, motivando espressamente, in relazione alla fattispecie concreta, eventuali scostamenti, che, comunque, non debbono essere irragionevoli: in particolare, l’entità della posta in gioco, nel giudizio presupposto, deve essere valutata dal Giudice del merito non sulla base di parametri astratti, ma comparandola con la concreta condizione socio – economica del richiedente, e tenendosi conto, in relazione alla specifica fattispecie, della natura e dell’oggetto della controversia? 4. Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 – liquidazione onorari in misura inferiore alle tariffe.

Conclusivamente formula il seguente quesito Nella liquidazione degli onorari di avvocato, per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001, il Giudice è tenuto al rispetto dei relativi minimi, di cui alla tariffa professionale forense applicabile nella fattispecie, D.M. n. 127 del 2004, Tab A, par 4^.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc. civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5 – mancata liquidazione competenze – omessa pronuncia. Conclusivamente formula il seguente quesito In tema di procedimenti ex L. n. 89 del 2001, il Giudice del merito, nel determinare le spese giudiziali poste a carico del soccombente, non può limitarsi a liquidare soltanto gli onorari e spese vive, ma deve procedere alla liquidazione anche dei diritti di avvocato (da calcolarsi secondo le voci di cui alla Tab. B, punto 1^, D.M. n. 127 del 2004)? I primi tre motivi dei ricorso sono fondati; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto e del quinto motivo del ricorso.

Con riguardo alla determinazione della durata complessiva e della durata ragionevole del processo presupposto nonchè in riferimento alla determinazione del quantum della riparazione inerente al sofferto danno non patrimoniale, la Corte distrettuale risulta essere incorsa nelle denunciate violazioni, giacchè in effetti dall’aprile 1993 al 10.12.2003 era complessivamente intercorso il maggior tempo di 10 anni e 8 mesi, inoltre la durata dell’incidente di costituzionalità avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della complessità del caso (cfr. tra le altre, cass. n. 23099 del 2007; a 789 del 2006) e che la commisurazione dell’accordato indennizzo integrava un irragionevole discostamento peggiorativo dal noto parametro minimo CEDU. Accolte, dunque, le censure in questione e cassato l’impugnato decreto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., determinando in ragione delle peculiarità della fattispecie, in tre anni la durata ragionevole del processo amministrativo presupposto ed in Euro 750,00 per il primo triennio ed in Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni di ritardo il parametro indennitario di riferimento, così attribuendo conclusivamente alla D.B., a riparazione del subito danno morale in discussione, complessivi Euro 6.950,00, con interessi legali dalla domanda.

L’amministrazione controricorrente, soccombente, va condannata anche al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto ed il quinto, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della D.B. della somma di Euro 6.950,00, con interessi legali dalla domanda. Condanna, inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare alla medesima D.B. le spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Ferriolo ed Abbate, nonchè le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv.to F. E. Abbate antistatario.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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