Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30521 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30521 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20977-2013 proposto da:
GOFFREDO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PLOTINO 25, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA
CICCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
RAFFAELE MICILLO;
– ricorrente contro

2017
2281

MONTENEGRO

MARIA

CARMELA,

MONTENEGRO

DOMENICO,

SCHIAVONE ROSA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PINTURICCHIO 89, presso NARDELLI STUDIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato COSIMO ANTONICELLI;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 19/12/2017

nonchè contro

EREDI MONTENEGRO ORONZO, GOFFREDO PIETRO, GOFFREDO
COSIMO, CAPUTO DOMENICA, GOFFREDO ANTONIA RITA,
GOFFREDO ANGELO, GOFFREDO LILIANA, SCALERA ELISABETTA,
GOFFREDO VITTORIO, GOFFREDO LEONARDO, GOFFREDO ANTONIO,”
GOFFREDO MIRIAM, GOFFREDO ANGELO;

avverso la sentenza n. 87/2013 della CORTE D’APPELLO DI
LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il
11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso, in subordine per l’accoglimento
dello stesso;
udito l’Avvocato Giorgia PAPIRI con delega depositata
in udienza dell’Avvocato Raffaele MICILLO, difensore
del ricorrente che ha depositato l avviso di notifica e
2 plichi di mancata notifica, ha chiesto termini per la
rinotifica a MIRIAM GOFFREDO ed a eredi MONTENEGRO
ORONZO,insiste sull’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ANTONICELLI Cosimo, difensore dei
resistenti che si è riportato alle difese in atti.

– intimati –

Fatti di causa
Con sentenza del 28 febbraio 2008 il Tribunale di Taranto
dichiarava intervenuto il trasferimento in favore di
Montenegro Oronzo del diritto di proprietà di un fondo, con
annesse casa rurale e pertinenze, sito in Palagiano ed in atti

In relazione a tal fondo venivano, quindi, condannate la
Goffredo Liliana ed altre parti ( fra cui Goffredo Rocco), di
cui in atti, al rilascio della porzione di quel compendio
immobiliare dalle spesse ancora detenuto.
La suddetta decisione del Tribunale di prima istanza era
gravata da autonomi appelli interposti da Goffredo Liliana e
Goffredo Rocco.
I gravami erano resistiti dal Montenegro Oronzo.
L’adita Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di
Taranto, con sentenza n. 87/2013, dichiarava inammissibili
gli appelli e compensava le spese.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre Rocco
Goffredo con atto fondato su tre ordini di motivi e resistito
dalle sole parti intimate e controricorrenti Schiavone Rosa
ed altre, tutte quali eredi del deceduto Montenegro Oronzo.
Le costituite parti controricorrenti hanno depositato
memoria.

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specificamente individuato.

Ragioni della Decisione
1.-

Con il primo motivo del ricorso si deduce

promiscuamente, a mezzo di generico riferimento all’art.
360 c.p.c., una molteplicità di doglianze ed , in particolare :
la “nullità del procedimento e della sentenza” nonché
travisamento

e

contraddittorietà

della

motivazione nella valutazione delle eisultanze istruttorie.
Il motivo non può essere accolto.
In ordine alla censura relativa alle carenze motivazionali va
richiamato il dictum di Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014 (di cui si dirà anche in occasione del successivo
secondo motivo), alla cui stregua è inammissibile -nella
vigenza della applicabile norma dell’art. 360, n. 5 c.p.c. nel
suo nuovo testo- la medesima censyra.
Al di là ,poi, dell’inammissibile e generico riferimento alla
invocata norma di cui al motivo (che prevede una serie di
specifici e differenti vizi processuali) deve ritenersi ed
osservarsi quanto segue.
Dall’esposizione del motivo va ritenuto che quella sollevata
dal ricorrente è la questione attinente alla integrazione del
contradditorio che sarebbe stata omessa nei confronti di
Goffredo Antonio, litisconsorte necessario.
La Corte di appello -statuendo l’inammissibilità dell’appelloha escluso, in base agli atti disponibili nel giudizio, la

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erroneità,

compiuta disposta integrazione del contraddittorio nei
confronti del litisconsorte necessario Goffredo Antonio.

La Corte di Appello ha, in proposito, deciso correttamente in
base alle (neppure smentite) risultanze documentali allo
stato degli atti.

principio di autosufficienza- dove e quando nel giudizio di
appello ha svolto tutte le deduzioni ( fra l’altro, quella del
duplicato della ricevuta) alla cui’ stregua oggi pretende
innanzi a questa Corte una ricostruzione ex post che
dovrebbe poter attestare l’effettuazione della detta
integrazione del contradditorio con conseguente erroneità
della gravata decisione.
La pretesa odierna del ricorrente di una ricostruzione in
base alla quale la raccomandata dell’atto di integrazione del
contraddittorio sarebbe stata consegnata a tale De Vito
Cosimo si scontra, tuttavia, con un fatto ammesso dallo
stesso ricorrente e cioè che “all’atto del ritiro della
produzione di parte non si rinvenivano le cartoline….”.
Non sussisterebbe, quindi

in ogni caso, il vizio – nei

termini in cui viene oggi lamentato- della sentenza grava/
che ha indubbiamente deciso in

base ai documenti

disponibili in atti.
Al riguardo, per di più, va rammentato che

“non è

configurabile un difetto di attività del giudice…circa un
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Né l’odierna parte ricorrente dice – in difetto del noto

documento non portato alla sua cognizione”, di guisa che “il

potere della Corte di cassazione di riesaminare in atto la
questione si esplica nei limiti degli atti e documenti), che prodottL nel giudizio di merito- risultano acquisiti al
processo” ( Cass., Sent. 1° giugno 2007, n. 12904).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si eccepisce, sempre
con generico rinvio ad art. 360 c..c. ( e promiscuamente) ,
la nullità della sentenza, nonchè l’erroneità, il travisamento
e la contraddittorietà nella valutazione delle risultanze
istruttorie , nonché -ancora- l’omessa pronuncia.
Il motivo, così come formulato, è inammissibile per una
serie di (varie ) ragioni.
La censura , nella parte che appare rivolta alla motivazione
(contraddittorietà della valutazione, travisamento, erroneità,
ecc.) è inammissibile poiché presuppone come ancora
esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie)

il

controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica
dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,
convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
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Il motivo, pertanto, va respinto nel suo complesso.

”sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).
Quanto al resto le censure proposte (con inammissibile,
generico ed indifferenziato richiamo all’art. 360 c.p.c.) sono
inammissibili in quanto pretendono di svolgere indistinte e

consentono alla Corte di potersi pronunciare.
Il motivo è, pertanto, nel suo complesso inammissibile.
3.-

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come da dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio,
determinate in C 3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.

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multiple. Censure che -difettando di specificità- non

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
26 settembre 2017.

art. 13.

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