Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30520 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.C. ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, per

procura a margine del ricorso, dall’avv. Improta Gennaro ed elett.te

dom.to nello studio del medesimo in Roma, Via della Meloria n. 52;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CONSAFRAG, in persona del presidente ing. T.

M., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al

controricorso, dal prof. avv. Capponi Bruno ed elett.te dom.to presso

lo studio del medesimo in Roma, Via Donatello n. 75;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO CIPE L. n. 219 del

1981, EX ART. 84 in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

e dom.ti negli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 590/2005

depositata il 3 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Gennaro IMPROTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna del ricorrente alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. G.C. convenne davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio Consafrag per ottenere il pagamento del saldo delle indennità di esproprio e di asservimento concordate in relazione all’occupazione di un terreno con sovrastante fabbricato disposta, con ordinanza 14 aprile 1986, dal Presidente della Giunta regionale della Campania quale Commissario straordinario di governo.

Il convenuto resistette e fu autorizzato a chiamare in giudizio il Funzionario CIPE L. 14 maggio 1981, n. 219, ex art. 84 che pure si costituì.

All’udienza del 2 ottobre 1996 il Tribunale dichiarò la sospensione del processo ai sensi del D.L. 1 ottobre 1996, n. 513, art. 6 poi non convertito in legge, che aveva disposto la sospensione fino al 30 giugno 1997 dei giudizi relativi alle controversie insorte per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981 aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995;

quindi con ordinanza del 31 ottobre 2000 dichiarò l’estinzione del processo per tardività della sua riassunzione, eseguita dal G. con ricorso del 16 dicembre 1997.

L’appello del sig. G. è stato respinto dalla Corte di Napoli, la quale ha confermato la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del processo dalla data di decadenza del decreto L. n. 513, cit., per mancata conversione entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ossia dal 3 dicembre 1996.

Il sig. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi. Il Consorzio Consafrag e le autorità amministrative intimate si sono difesi con distinti controricorsi. Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 295 e 297 c.p.c. e artt. 3 e 24 Cost., si sostiene che per alla sospensione di cui trattasi, disposta con legge, non si applichi il termine semestrale per la riassunzione previsto dall’art. 297 c.p.c. e che, comunque, il medesimo termine non potrebbe decorrere che dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione – consistente nella decadenza del decreto legge che l’aveva disposta – a seguito di comunicazione a cura della controparte.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 295 e 297 c.p.c., si deduce che nella specie la conoscenza della cessazione della sospensione era stata acquisita dal ricorrente soltanto all’udienza del 28 maggio 1998, nel corso della quale il difensore del consorzio aveva fatto presente che il decreto L. 20 dicembre 1996, n. 643, che aveva reiterato i precedenti decreti già richiamati, era decaduto per mancanza di conversione.

3. – I due motivi, connessi e dunque da esaminare congiuntamente, vanno respinti.

Alle questioni poste con il primo di essi questa Corte ha già avuto occasione di dare risposta con la sentenza n. 17419 del 2004. Con essa è stata affermata anzitutto l’applicabilità anche alle ipotesi di sospensione “anomala”, quale quella prevista dal D.L. n. 513 del 1996, art. 6 del congegno di cui agli artt. 297 e 307 c.p.c. al fine di scongiurare una stasi sine die del processo, e si è altresì precisato che la conoscenza della cessazione della causa di sospensione, consistente nella decadenza del decreto legge, è deducibile dall’apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale, dalla data della pubblicazione del quale – comparsa, quanto al D.L. n. 513 del 1996, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282 – decorre quindi il termine semestrale per la riassunzione.

Va solo aggiunto, con riguardo al secondo motivo di ricorso, che il D.L. n. 643 del 1996 è del tutto irrilevante, non reiterando esso la previsione della sospensione di cui trattasi.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto, con le conseguenze di legge, derivanti dalla soccombenza, in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, in favore del consorzio Consafrag, e in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA