Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30520 del 19/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30520 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

SENTENZA
sul ricorso 13036-2013 proposto da:
RODIGARI

FABIO

ATTILIO

(RDGETT75A03E621L),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO
55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA
REVELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO
SAVERIO MUZIO;
2017
1748

nonché
RODIGARI BRUNO (RDGBRN72C20B049Y), RODIGARI MIRELLA
(RDGMLL73L59B049A),

RODIGARI

VINCENZO

(RDGVCN77L29B049N), RODIGARI ERIC (RDGRCE80P231828B)
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO

Data pubblicazione: 19/12/2017

55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA
REVELPI, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO
MUFFATTI;
– ricorrenti contro
SERGIO

CLAUDIO

(CNTSCC61L29E621B),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234,
presso lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARINA COTELLI giusta procura speciale Rep. n. 127667
del 22.10.2015 per dott. Franco Cederna Notaio in
Sondrio;
– controricorrente nonchè contro
RODIGARI VALERIO;
– intimato
2VVG1- 50

12

UUniU

H, 3034 /2012 duila CORTE D’APURLO

d MHANO, depuLdLd ±± 11/1(/
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo e per l’assorbimento
dei successivi motivi del ricorso con rinvio alla
Corte territoriale;

CANTONI

t

udi’to l’Avvocato ENRICO MUFFATTI, anche in delega
dell’Avvocato MATTEO SAVERIO MUZIO, entrambi difensori
dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito

l’Avvocato MARINA COTELLI,

difensore

del

ricorso.

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del

RG 13036-2013

FATTI DI CAUSA

1. Viene proposto ricorso per cassazione, articolato in nove
motivi, contro la pronuncia del 14 novembre 2012, resa in sede di

A seguito della cassazione, ad opera di questa sezione della Corte
di legittimità (sentenza n. 20296/2008), della pronuncia della Corte
di secondo grado che aveva rigettato l’appello proposto contro la
sentenza di primo grado del Tribunale di Sondrio, il giudizio era
infatti stato riassunto davanti ad altra sezione della Corte d’appello.
2. In primo grado Sergio Claudio Cantoni aveva convenuto in
giudizio Valerio Rodigari chiedendo che fosse accertato – in
subordine, pronunciato ex art. 2932 c.c. – il suo diritto di proprietà
su un immobile (un fabbricato con “diritto di superficie sull’intero
parcheggio antistante”), pretesa contestata dal convenuto che
aveva negato di aver venduto il bene. Era intervenuta in giudizio la
moglie del convenuto, Amelia Rodigari, affermando di essere
comproprietaria del bene, trovandosi in regime di comunione legale
con il marito, e chiedendo di pronunciare l’inesistenza, la nullità,
l’annullamento o comunque l’inefficacia nei propri confronti del
contratto fatto valere da Cantoni. Il giudizio di primo grado si è
chiuso con l’accoglimento della domanda dell’attore: Cantoni è
stato dichiarato proprietario del fabbricato ed è stato costituito in
suo favore il diritto di superficie sull’intero parcheggio antistante; la
pronuncia, come già ricordato, è stata confermata in appello.
In particolare, circa la domanda di annullamento ex art. 184 c.c.
proposta da Amelia Rodigari, la Corte d’appello aveva anzitutto
affermato che l’immobile è stato acquistato da Valerio Rodigari per
usucapione – usucapione dichiarata con una sentenza del 1987 del
Pretore di Tirano – e che pertanto, trattandosi di acquisto a titolo
originario, non rientra tra i beni oggetto della comunione legale e

giudizio di rinvio dalla Corte d’appello di Milano.

che comunque il contratto di compravendita, nonostante la
mancata partecipazione di Amelia Rodigari, è valido trattandosi di
atto di ordinaria amministrazione.
3. Questa Corte di cassazione, con la menzionata sentenza n.
20296/2008, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale
proposto da Valerio Rodigari e ha accolto il secondo e il terzo

La Corte di cassazione, dopo aver affermato – in contrasto con
quanto ritenuto dalla Corte di merito – che gli acquisti di beni
immobili per usucapione, verificatisi in costanza di matrimonio tra
coniugi in regime di comunione legale, rientrano in quest’ultima
ancorché compiuti da un solo coniuge, ha precisato che il momento
rilevante, agli effetti dell’acquisto

ope legis

del diritto di

comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, è
quello del compimento (accertato nella sentenza di accoglimento
della domanda di usucapione) della maturazione del termine legale
di ininterrotto possesso. Così che – ha proseguito la Corte – nel
caso di specie occorre “accertare, sulla scorta del contenuto della
sentenza medesima, la precedente data in cui si era compiuto a
favore dell’usucapiente il ventennio di ininterrotto possesso onde
stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in
costanza di matrimonio e in vigenza della norma di cui all’art. 177,
così come sostituito dalla legge 151/1975”.
La Corte ha quindi stabilito che il giudice di rinvio “dovrà accertare
se l’usucapione dell’immobile si sia compiuta in data in cui era in
vigore la comunione legale tra i coniugi Rodigari e, in caso positivo,
pronunziarsi sull’azione di annullamento

ex

art. 184 c.c.”

(l’alienazione di un bene immobile compiuto da uno solo dei
coniugi, non avendo natura di atto di ordinaria amministrazione,
può essere impugnato dall’altro entro il termine di cui al comma 2
dell’art. 184 c.c.).
4. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, ha ritenuto che
Amelia Rodigari non ha provato che il termine ventennale per
2

motivo del ricorso principale di Amelia Rodigari.

l’acquisto per usucapione del bene sia decorso dopo il matrimonio e
durante il regime di comunione legale e ha così escluso la sua
legittimazione a esperire l’azione di annullamento di cui all’art. 184
c.c.; ha quindi confermato la prima decisione della Corte d’appello,
limitandosi a riformare il capo relativo alle spese (condannando
così i coniugi Rodigari a rimborsare a Cantoni le spese del primo
grado, dei due giudizi di appello e di quello di cassazione).

eredi, i suoi figli Fabio Attilio da un lato, Bruno, Mirella, Vincenzo ed
Eric Rodigari dall’altro lato hanno proposto ricorso per cassazione
conferendo, nel medesimo atto (rispettivamente a margine e in
calce), delega a due avvocati.
Cantoni ha proposto controricorso.
Valerio Rodigari, intimato, non ha proposto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in una “premessa” – in cui si puntualizza
che nel 1996 sarebbe stato concluso un contratto definitivo, che il
Tribunale definì contratto preliminare ” improprio” – e in otto
motivi:
1. Con il primo motivo si denuncia la “violazione o falsa
applicazione” dell’art. 112 e l’omessa motivazione (360, primo
comma, n. 5) in ordine a eccezione sollevata dalla parte”: il giudice
di rinvio, nel confermare la sentenza di primo grado, pur in
assenza, da parte di Cantoni, della riproposizione della domanda di
accertamento del già avvenuto trasferimento o di emanazione della
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., sarebbe incorso nel vizio di
ultra petizione.
La censura è infondata. Se è vero che in sede di rinvio non vi fu
l’espressa riproposizione della domanda proposta da Cantoni e
accolta dal giudice di primo grado, è altrettanto vero che le
3

5. Amelia Rodigari è deceduta nell’aprile del 2011. Agendo quali

conclusioni rassegnate dallo stesso in tale sede (e riportate alle
pagine 1-3 della gravata decisione) presuppongono l’originaria
domanda. Quanto poi al riferimento al vizio della motivazione ex n.
5 del primo comma dell’art. 360, esso è inammissibile perché non
sviluppato nell’esposizione del motivo e in ogni caso perché non
applicabile ratione temporis alla fattispecie (essendo la pronuncia
impugnata stata depositata il 14 novembre 2012).

applicazione” degli artt. 112 c.p.c. e 2932 c.c.: il giudice del rinvio
avrebbe recepito il vizio di extrapetizione del Tribunale che,
appunto violando l’art. 112, aveva d’ufficio corretto l’errore di
Cantoni, che, nell’individuare l’unità immobiliare, aveva indicato un
mappale sbagliato (n. 169 invece che n. 425).
La censura è inammissibile in quanto si tratta di questione ormai
preclusa. Essa è già stata proposta quale primo motivo del ricorso
per cassazione di Amelia Rodigari (deciso con la sentenza
20296/2008): questa Corte, rilevato che si è trattato di un errore
meramente formale, inessenziale rispetto a un immobile
chiaramente indicato con dati ubicativi e descrittivi atti a
consentirne l’inequivoca obiettiva identificazione fisica, ha concluso
per la manifesta infondatezza del motivo.
3.

Con il terzo motivo si denuncia la “violazione o falsa

applicazione” degli artt. 115, 116, 383 c.p.c., e 2727, 2729, 320,
321, 782, 1140, 1158 c.c., nonché I’ “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio”.
Inammissibile è il motivo per il riferimento – il vizio della
motivazione – a un parametro non più applicabile ratione temporis
alla fattispecie.
Quanto alla violazione di legge, al di là del riferimento a svariate
disposizioni, si lamenta la mancata ammissione della prova
testimoniale richiesta da Amelia Rodigari, contestando il giudizio di

4

2. Con il secondo motivo si fa valere la “violazione o falsa

irrilevanza e inammissibilità formulato dalla Corte (in particolare
circa i capitoli 2 e 3).
La denunciata violazione non sussiste. Il compito del giudice di
rinvio – tracciato da questa Corte (supra, punto 3 dei fatti di causa)
– era quello di accertare, “sulla scorta del contenuto della sentenza
che aveva dichiarato l’acquisto del bene per usucapione”, “se
l’usucapione dell’immobile si sia compiuta in data in cui era in

pronunziarsi sull’azione di annullamento ex art. 184 c.c.”.
Il giudice del rinvio, dopo aver rilevato che il contenuto della
sentenza del Pretore di Tirano del 1987, appunto considerato dalla
Cassazione elemento elettivo di prova, non consente, per la sua
genericità, di accertare tale momento (dalla motivazione della
sentenza in effetti emerge unicamente, sulla base delle prove
testimoniali e dell’interrogatorio formale, che Valerio Rodigari
LitC

aveva posseduto il fondo “da oltre venti anni”)•che l’onere della
prova spettava ad Amelia Rodigari – profilo questo non oggetto di
contestazione da parte dei ricorrenti – e che gli elementi di prova
da ella offerti, documenti e nuove prove testimoniali (prove
testimoniali che il giudice, nell’esercizio del proprio potere
discrezionale ha motivatamente ritenuto di non assumere) non
sono sufficienti per ritenere raggiunto il convincimento circa il fatto
da provare, ossia che l’usucapione si sia compiuta in data in cui era
in vigore la comunione legale tra i coniugi Rodigari.
4. Il quarto e il quinto motivo – denunciando il primo “violazione o
falsa applicazione” degli artt. 112 c.p.c., 1325, 1326 e 1421 c.c. e
il secondo “violazione o falsa applicazione” degli artt. 112 c.p.c. e
40 legge n. 47/1985 – fanno valere vizi del contratto concluso tra
Cantoni e Valerio Rodigari, inesistente perché la scrittura privata
sarebbe sottoscritta dal solo Valerio Rodigari (e non anche da
Amelia Rodigari) e perché nell’atto non sono stati riportati gli
estremi della concessione edilizia.

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vigore la comunione legale tra i coniugi Rodigari e, in caso positivo,

I motivi sono privi di fondamento. Come ha affermato questa Corte
esaminando le medesime censure del ricorso per cassazione di
Amelia Rodigari (deciso con la sentenza 20296/2008), “il principio
della rilevabilità d’ufficio delle nullità in ogni stato e grado del
giudizio deve essere coordinato con quello della sussistenza di una
domanda, implicante la verifica di validità del negozio, da parte di
un soggetto processuale legittimato e interessato, così che, non

ricorso è stato dichiarato inammissibile, l’interesse di Amelia
Rodigari alla domanda di nullità, del negozio stipulato dal predetto
a dal Cantoni, presuppone il preventivo accertamento
dell’appartenenza dell’immobile anche alla medesima, in virtù
dell’addotta comunione legale”.
La stessa conclusione di mancanza di interesse di Amelia Rodigari,
una volta esclusa l’appartenenza dell’immobile alla medesima vale
– cfr. ancora la sentenza 20296/2008 in relazione alle medesime
censure – per il sesto motivo con cui si lamenta, in maniera poco
chiara, la “violazione o falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. (il
giudice di primo grado avrebbe pronunciato sentenza costitutiva del
diritto di superficie a fronte di una domanda, di Cantoni, che
sarebbe invece stata diretta solo a ottenere la dichiarazione del suo
diritto a ottenere la pronuncia) e per il settimo motivo con cui si
lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1470, 2932 e
2697 c.c., in quanto “la dichiarazione dell’effetto traslativo della
proprietà e costitutivo del diritto di superficie dell’area antistante
non è stato subordinato al pagamento integrale del prezzo da parte
dell’acquirente”.
5. Con l’ultimo motivo, l’ottavo, i ricorrenti denunciano la
“violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c.: la
Corte d’appello avrebbe violato le disposizioni, in quanto “pur
avendo confermato appieno il merito della sentenza di primo grado
resa inter partes dal Tribunale di Sondrio, d’ufficio “ha deciso di

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potendosi tener conto della richiesta di Valerio Rodigari, il cui

riformare tale decisione di primo grado nella parte afferente le
spese legali”.
Il motivo è infondato. A seguito della cassazione, ad opera di
questa Corte, della pronuncia d’appello, a sua volta sostitutiva della
sentenza di primo grado, vi era infatti la necessità di procedere a
una liquidazione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio, con il
potere del giudice di rinvio, a fronte della soccombenza di Valerio e

giudizio.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti
al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio
che liquida in euro 13.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese
generali (15°/0) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
Sezione Civile, il 16 giugno 2017.

4e-uz-o_.„14-~eit-eà;

Amelia Rodigari, di porre a loro carico le spese del primo grado di

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