Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3052 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29815/2015 R.G. proposto da:

G.V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vito Venezia e

Andrea Melucco per procura a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio del secondo alla via Panama n.

86;

– ricorrente –

contro

D.L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, n. 384,

depositata il 10 novembre 2014;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

camera di consiglio del 1 ottobre 2019;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che chiede il rigetto del

ricorso;

Letta la memoria depositata dal ricorrente, che insiste per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ATTESO

CHE:

La controversia riguarda i compensi professionali reclamati in monitorio dall’architetto G.V. nei confronti di D.L.P. per la progettazione di una villa da costruirsi in (OMISSIS), in realtà mai realizzata.

Respinta in primo grado, l’opposizione del committente al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista era accolta in appello, con aggravio delle spese processuali del doppio grado.

G.V. ricorre per cassazione sulla base di due motivi, col primo dei quali denuncia violazione degli artt. 1346,1418 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto impossibile l’oggetto del contratto d’opera a causa dell’irrealizzabilità del progetto, mentre, nella realtà, il progetto avrebbe dovuto soltanto essere adeguato ai rilievi del Genio civile.

Il primo motivo non coglie la ratio decidendi, ed è pertanto inammissibile (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989): il giudice d’appello non ha fatto riferimento alcuno alla nullità del contratto d’opera per impossibilità dell’oggetto, ma si è limitato a riscontrare l’inadempimento contrattuale del professionista, come eccepito dal committente, a norma dell’art. 1460 c.c. (pag. 3 di sentenza).

Il secondo motivo di ricorso denuncia, appunto, violazione dell’art. 1460 c.c., per aver il giudice d’appello ritenuto inadempiente il professionista, mentre fu il committente, per ragioni economiche, a non volersi adeguare ai rilievi del Genio civile.

Il secondo motivo è infondato, poichè l’obbligazione dell’architetto di redazione di un progetto edilizio è un’obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto a rendere un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicchè l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo a inadempimento dell’incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione d’inadempimento (Cass. 18 gennaio 2017, n. 1214).

Pur costituendo il progetto un opus preparatorio all’edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell’edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 21 maggio 2012, n. 8014; Cass. 9 luglio 2019, n. 18342).

In conformità a questi principi di diritto, il giudice d’appello ha ritenuto, con valutazione di merito qui insindacabile, che la mancanza dell’analisi di compatibilità geologica e la carenza dei muri di sostegno (oggetto dei rilievi del Genio civile) rendessero il progetto inidoneo allo scopo, evidenziassero la mancata previsione di aspetti tecnici funzionalmente essenziali, e quindi legittimassero l’autotutela del committente.

Il ricorso deve essere respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di giudizio, in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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