Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3052 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28142/2019 R.G., proposto da:

R.R., rappresentato e difeso da sè stesso e dall’avv. Simone

Trivelli, con domicilio eletto in Roma, Via Flaminia n. 213.

– ricorrente –

contro

S.I..

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma n. 7989/2019,

depositata in data 16.7.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c., la Corte d’appello di Roma ha respinto la domanda dell’avv. R.R., volta ad ottenere la condanna solidale di S.I. al pagamento delle competenze professionali.

L’Avv. R. aveva dedotto di aver difeso la Luran s.c.r.l. ed altre società nel procedimento di reclamo avverso la pronuncia di risoluzione del concordato fallimentare della (OMISSIS) s.r.l. e che il giudizio, cui aveva partecipato, tra gli altri, la Nuova Etruria s.r.l., era stato definito con una transazione.

Detta transazione prevedeva l’impegno delle parti a far pervenire la rinuncia alla solidarietà L.P., ex art. 68, da parte dei rispettivi difensori, rinuncia che l’avv. R. non aveva mai formalizzato.

La domanda di condanna solidale al pagamento dei compensi era stata proposta – tra gli altri – anche nei confronti di S.I. e di M.F., che avevano semplicemente sottoscritto ad adiuvandum l’atto transattivo.

All’esito, la Corte distrettuale ha accolto la domanda nei confronti della Nuova Etruria s.r.l., liquidando un importo di Euro 8.383,00 oltre accessori, mentre, riguardo al S., ha ritenuto che, non essendo stato parte del giudizio di reclamo, non fosse tenuto al pagamento in via solidale dei compensi del ricorrente.

Per la cassazione dell’ordinanza R.R. propone ricorso basato su un unico motivo.

S.I. non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., in quanto manifestamente infondato, il Presidente ha fissato l’adunanza camerale.

2. Il ricorso non è stato notificato alle altre parti del giudizio di merito e, tuttavia, dato l’esito della presente impugnazione, non occorre regolarizzare il contraddittorio, stante la necessità di evitare attività lesive del principio di ragionevole durata del processo e dalla cui omissione non derivi alcun pregiudizio per le parti pretermesse. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68, e artt. 1292 e 1965 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutte le parti che abbiano aderito alla transazione stessa, anche quando non siano state parti del giudizio presupposto, come proverebbe il tenore letterale della disposizione. Il motivo è infondato.

La L.P., art. 68, dispone testualmente che quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

Trattasi di norma di stretta interpretazione che deroga al principio per cui il contratto professionale vincola solo i contraenti (Cass. 16856/2015).

Come ha precisato la Corte costituzionale, “l’aspettativa del difensore a soddisfarsi sulle spese di soccombenza deve ricevere tutela anche nel caso che le parti tronchino la lite, tanto più che la transazione deve normalmente coprire tutta l’area della controversia e, perciò, sorto che sia il giudizio, comprendere anche il regolamento delle spese e degli onorari dovuti ai patroni delle parti” (Corte Cost. 132 del 1974).

La disposizione è – dunque – volta ad evitare che le parti processuali possano sottrarsi al pagamento, transigendo la lite ed impedendo la liquidazione giudiziale delle spese.

Alla luce della descritta ratio legis, la solidarietà può – tuttavia operare solo riguardo alle parti processuali, poichè, se, da un lato, il cliente è già tenuto al pagamento in forza del contratto professionale, per altro verso, solo la controparte può essere condannata a pagare il difensore dell’altra in caso di distrazione e ha la facoltà di stipulare la transazione con effetti estintivi del giudizio, non anche coloro che abbiano semplicemente aderito alla transazione.

La possibilità per il difensore di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede – difatti – la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista (Cass. 7652/2017; 18334/2004) e che – proprio per effetto dell’accordo transattivo – al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo (Cass. 21209/2015).

Al di là del tenore letterale della norma, appare dunque decisivo che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicchè non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina della L.P., art. 68.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, dato che il S. è rimasto intimato.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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