Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3052 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, (ud. 20/12/2017, dep.08/02/2018),  n. 3052

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.M. e C.M. contro l’avviso di liquidazione relativo alla decadenza del beneficio dell’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro per un immobile acquistato il 26 luglio 2007 nel comune di Ravenna; cespite ritenuto di lusso dall’Ufficio.

Secondo la CTR la superficie utile dell’unità abitativa, esclusi la soffitta/sottotetto e il posto auto/rimessa, era inferiore a mq. 240. Peraltro, l’immobile in questione, accatastato nella categoria A/2, non poteva essere considerato come abitazione di lusso, risultando ai fini dell’imposta di registro tali, a far data dall’1.1.2014, unicamente gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale hanno resistito le parti intimate con controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

L’Agenzia deduce la violazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in combinato disposto con l’art. 1 nota 2 bis, della Parte 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonchè del D.M. 2 agosto 1969, art. 6 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. La CTR avrebbe errato nell’escludere dal computo della superficie utile le superfici adibite a sottotetto e posto auto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1 della Tariffa 1 allega al D.P.R. n. 131 del 1986 e D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10. La CTR avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 10, comma 5 D.Lgs. ult. cit., non dotata di efficacia retroattiva.

Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito chiariti.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che in tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51 le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa – Cass. n. 861/2014.

Orbene, ha errato la CTR nel ritenere non computabile la superficie del locale sottotetto che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati, risultando che anche il sottotetto sia computabile ai fini della superficie utile complessiva – Cass. n. 18483/2016.

Corretta, per converso, risulta la decisione per avere escluso dal computo della superficie utile il posto auto autorimessa, se solo si consideri che dalla nozione di superficie utile complessiva va tuttavia esclusa quella destinata a box-autorimessa; non perchè quest’ultima non sia astrattamente includibile in quella, ma perchè espressamente eccettuata, nell’esercizio di una tipica scelta legislativa, dall’art. 6 cit. – Cass. n. 8421/2017, Cass. n. 1173/2016. Conforme a legge è quindi risultata, sul punto, la decisione impugnata.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Ed invero, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 10, modificato dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 26, comma 1, convertito dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, intervenendo sull’art. 1, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha effettivamente modificato l’art. 1, introducendo una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota 2^-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro, ancorandola solo alla categoria catastale. Ora, detta modifica, in forza alla quale l’aliquota ridotta è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 2^-bis per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9” non può trovare applicazione rispetto al caso qui all’esame della Corte – compravendita conclusa l’1.10.2007 avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dall’i gennaio 2014 – cfr. D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 comma 5: Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014 – cfr. Cass. n. 12471/2015.

La Ctr ha dunque errato nell’applicare la disciplina appena ricordata all’atto di compravendita registrato il 26 luglio 2007.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte i due motivi di ricorso vanno accolti per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, alla quale spetterà altresì, all’esito delle valutazioni ad essa demandate, di esaminare la questione relativa alla debenza o meno delle sanzioni alla luce della normativa sopravvenuta.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione i motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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