Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3052 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. III, 08/02/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32219/2006 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNO Pietro Giuseppe giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (già NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.P.A.)

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo

studio dell’avvocato MORELLI Massimo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SOAVE GIAN CARLO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNICA S.R.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2306/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa il 04/10/2005, depositata il 05/10/2005

R.G.N. 4545/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato MAGNO PIETRO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato MORELLI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso con la manifesta infondatezza

del ricorso e condanna alle spese.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato B.M. conveniva avanti al Tribunale di Milano la Nuova MAA Ass.ni S.p.A. (ora Milano Assicurazioni) unitamente alla Unica S.r.l., quale proprietaria del veicolo Toyota Picnic, al fine di sentirle dichiarare tenute al risarcimento dei danni dallo stesso subiti nel sinistro occorso in data (OMISSIS) in (OMISSIS). Sosteneva l’attore che, allorchè si trovava quale terzo trasportato a bordo della vettura Toyota Picnic condotta dalla Sig.ra S.E., lo stesso rimaneva coinvolto in un incidente stradale, riportando gravi lesioni.

Si costituivano i convenuti contestando la carenza di legittimazione attiva dell’attore che, nell’occasione, sedeva accanto alla S., la quale non aveva conseguito nè il foglio rosa nè la patente di guida e pertanto non poteva considerarsi terzo trasportato, bensì quale istruttore di guida.

Istruita la causa, il Tribunale di Milano con sentenza n. 134/2003 rigettava la domanda attorea.

Avverso tale sentenza proponeva appello il B. insistendo nelle domande formulate in primo grado,, Si costituivano le appellate Milano Assicurazione e Unica S.r.l. resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 2306/2005 respingeva l’appello.

Ricorre per Cassazione B.M. con tre motivi.

Resiste l’intimata Milano Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto che il B. non poteva considerarsi terzo e che svolgeva la funzione di istruttore di guida, assume che, secondo la Corte di merito, la mancanza di patente di guida in capo al conducente, la contestazione nei confronti dell’appellante stesso di violazione di norme del codice della strada da parte dei Vigili Urbani senza alcuna opposizione, la circolazione del veicolo in un’area ad accesso vietato, la disponibilità della vettura da parte del B., socio della Unica S.r.l..

(elementi indicati come emergenti, secondo la Corte, dal processo e confermativi dell’attendibilità, secondo la Corte, della versione della S.), sono in parte assolutamente irrilevanti ed in parte assolutamente non veri e del tutto gratuitamente attribuiti come riferibili alla condotta del B..

Si osserva al riguardo che si tratta di valutazione di merito perchè non si contesta nel caso l’individuazione o interpretazione delle norme da applicare al caso concreto.

Si tratta infatti nella specie di ricorso atto a sollecitare di fatto una nuova verifica del merito della vertenza, non di vizio nel ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello.

L’art. 350 c.p.c., n. 5, non conferisce al S.C. il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che sì rilevi incompleto, incoerente ed illogico, e non già quando il Giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative ed alle deduzioni di parte (Cass., 3904/2000).

Il motivo deve quindi rigettarsi.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assume che il fatto che B. M. fungesse da istruttore alla guida sostenuto da Milano Assicurazioni rappresenta una mera asserzione non provata in causa e la prova non può essere rappresentata dalle dichiarazioni interessate e prive di ogni crisma di validità rese dalla S. ai verbalizzanti.

Si osserva al riguardo che il motivo fa riferimento ai principi generali relativi alla distribuzione dell’onere della prova e quindi del tutto generico. Inoltre si tratta di valutazione delle prove il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità.

Lo stesso è a dirsi del terzo motivo con cui il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c., che riguardano la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Si osserva al riguardo che non vi è nessuna violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 o 2054 c.c., in quanto i fatti accertati non consentivano ai giudici di merito l’applicazione delle richiamate norme.

Il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 5.200,00 a favore del resistente, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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