Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30519 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L.G., (OMISSIS) rappresentato e difeso, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. La Forgia Mauro ed

elett.te dom.to in Roma, Via D.A. Azuni n. 9 presso lo studio

dell’avv. Raffaella De Camelis;

– ricorrente –

contro

OPERA PIA MONTE DI PIETA’ E CONFIDENZE di (OMISSIS), (OMISSIS)

in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott.

N.M., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al controricorso, dal prof. avv. Trisorio Liuzzi Giuseppe ed elett.te

dom.ta in Roma, Viale Carso n. 71, presso lo studio del prof. avv.

Giovanni Arieta;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 939/05

depositata il 4 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente l’avv. Mauro LA FORGIA;

udito per la controricorrente l’avv. Giuseppe TRISORIO LIUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di

ricorso e l’accoglimento del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Bari, confermando la sentenza di primo grado appellata dal sig. D.L.G., socio dell’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di (OMISSIS), ha ritenuto che l’impugnazione di una delibera di modifica statutaria assunta dall’assemblea straordinaria di detto ente fosse improponibile, in quanto rimessa alla competenza arbitrale del collegio dei probiviri ai sensi dell’art. 31 dello statuto, a mente del quale “… i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso…”.

Rilevato che le questioni poste dall’impugnante riguardavano la tardività della convocazione dell’assemblea, l’omessa discussione e votazione sulla sua richiesta di differimento e la violazione dei quorum – questioni tutte strettamente attinenti all’interpretazione ed applicazione degli artt. 11, 12 e 14 dello statuto – la Corte ha ritenuto che fosse palese la sussumibilità della controversia sotto l’art. 31, cit. D’altra parte non poteva dirsi che i predetti artt. 11, 12 e 14, disciplinanti il processo formativo della volontà dell’ente, attenessero alla sfera dei diritti indisponibili, onde le relative controversie non fossero compromettibili in arbitri; nè che a tale sfera appartenessero le modifiche statutarie nella specie deliberate dall’assemblea, consistenti nella esclusione dello scopo di lucro per il sodalizio, nella limitazione del suo campo di azione al territorio della (OMISSIS) e nella previsione dell’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre dell’anno precedente. E neppure aveva pregio la tesi dell’appellante secondo cui, essendo demandate ai probiviri le impugnative delle delibere “prese legalmente dagli organi competenti”, l’impugnativa in questione era estranea a tale previsione avendo ad oggetto una delibera illegittima: solo le delibere illegittime, infatti, possono essere impugnate, e dunque o l’avverbio “legalmente” era ridondante, oppure tendeva ad escludere la sottoposizione ai probiviri di questioni di nullità o inesistenza – nella specie non proposte – delle delibere.

Il sig. D.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’ente intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso contiene due censure.

1.1. – La prima ha per oggetto l’ultima delle statuizioni sopra indicate della Corte d’Appello, quella relativa all’interpretazione dell’inciso “prese legalmente”, riferito alle delibere escluse dalla clausola compromissoria.

1.1.1. – La censura, articolata diffusamente dal ricorrente, è però inammissibile in quanto non decisiva. Nell’art. 31 dello statuto dell’ente, come si è visto, il riferimento alle controversie “derivanti da deliberazioni prese legalmente…” è introdotto dalla disgiuntiva “o”. Ciò significa che la controversia che ci occupa ben poteva rientrare nella clausola compromissoria se rispondeva soltanto ai requisiti della precedente categoria prevista dalla stessa clausola, ossia – come pure ritenuto dai giudici di merito – delle “controversie che comunque riguardino l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie”.

1.2. – La seconda censura sollevata con il primo motivo riguarda l’esclusione che la materia dedotta in giudizio attenesse a diritti indisponibili ai fini della compromettibilità in arbitri. Ad avviso del ricorrente – che richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di società – attengono invece a diritti indisponibili le controversie riguardanti la tutela dell’interesse collettivo degli associati o dei terzi, fra le quali rientrano tutte le doglianze da lui sollevate con l’atto di impugnazione, e cioè la irregolare convocazione dell’assemblea, la mancata concessione di un rinvio, la violazione dei quorum deliberativi, la modifica dell’oggetto stesso dell’associazione attraverso, in particolare, la limitazione territoriale della sua sfera di azione.

1.2.1. – La censura è infondata.

Questa Corte, infatti, nel ribadire che le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi, ha precisato che a tal fine l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla (Cass. 3772/2005).

Le irregolarità lamentate dal ricorrente, invece, non attengono alla violazione di norme inderogabili e non comportano la nullità della delibera impugnata.

2. – Il secondo motivo di ricorso ha per oggetto la condanna dell’appellante al pagamento, in favore della parte vittoriosa, di Euro 12.000,00 per onorari del giudizio di secondo grado, deducendosi la violazione dei limiti massimi tabellari previsti per le cause di valore indeterminato, come quella che ci occupa.

2.1. – Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente, infatti, giunge alla conclusione della violazione dei massimi tariffari prendendo in considerazione prestazioni da lui stesso indicate; non precisa, invece, quali fossero le prestazioni indicate dal difensore di controparte nella nota spese presentata al giudice a quo, nè se eventualmente la nota non fosse stata presentata. In mancanza di tali dati, il riscontro di legittimità della liquidazione risulta impossibile.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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