Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30519 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 30519 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 12820-2013 proposto da:
DAMIANO FRANCESCO DMNFNC43B08M57C, DAMIANO MARCELLO
DMNMCL47P23M057A, DAMIANO CARMINE DMNCMN49B18M057P,
elettivamente

domiciliati

in

ROMA,

VIA

DELLA

CAMILLUCCIA 19 (06.3340192), presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO MARCONE, rappresentati e difesi
2017

dall’avvocato FRANCESCO BENEDETTO MARROCCO;
– ricorrenti

1493

contro

FASOLINO ANGELA MARIA FSLNLM41E54M0570, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI, 6, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2017

studio dell’avvocato FEDERICO LUCARELLI, rappresentata
e difesa dall’avvocato ANTONIO FERRI;
– controricorrente nonchè contro

DAMIANO DIANA, DAMIANO SILVANA;

avverso la sentenza n. 91/2012 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 31/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito

l’Avvocato

FRANCESCO

BENEDETTO

MARROCCO,

difensore dei ricorrenti, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso ed ha depositato un avviso
di ricevimento spedito con raccomandata.

– intimate –

I FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza depositata il
29/11/2005, rigettò la domanda con la quale Marcello Damiano,
Francesco Damiano e Carmine Damiano avevano chiesto dichiararsi la
nullità, per impossibilità dell’oggetto, del contratto dell’8/11/1991,

Angela Maria Fasolino parte di una unità immobiliare, stante che la
stessa si apparteneva in proprietà agli attori, essendo la medesima
loro pervenuta dal loro dante causa Giuseppe Damiano.
Con sentenza depositata il 31/3/2012 la Corte d’appello
campobassana rigettò l’impugnazione avanzata dai primigenei attori.
Gli attori e appellanti avevano posto a base della loro asserita
titolarità il testamento olografo redatto dal nonno paterno Francesco
Damiano, il quale aveva nominato erede universale la moglie Maria
Carmela d’Alessio, nel contempo stabilendo che la quota di eredità a
costei spettante avrebbe dovuto devolversi a chi tra i figli avesse
pagato i debiti contratti del testatore, così acquisendo la nuda
proprietà, impregiudicato il diritto di usufrutto in capo alla d’Alessio.
Era, indi, venuta a mancare anche quest’ultima, la cui quota era stata
rilevata dal padre gli esponenti, che in adempimento delle volontà del
testatore aveva pagato la somma di lire cinque milioni in favore del
creditore Luigi Damiano. I ricorrenti avevano avuto le chiavi del locale
in parola sin dal 1958 e dal 1963, anno del decesso della madre. I
medesimi avevano acquistato la quota di Pasquale Damiano padre
delle convenute Diana e Silvana Damiano in forza della sentenza
numero 211/89 emessa dal Tribunale di Campobasso. Si erano
sempre comportati in veste di proprietari, provvedendo a quanto di
necessario per la manutenzione dell’immobile intero.
Rimasta contumace Silvana Damiano, Angela Maria Bassolino e
Diana Damiano si erano difese deducendo che non si era in presenza
di nullità alcuna, avendo gli attori voluto, semmai, descrivere una

3

con il quale Silvana Damiano e Diana Damiano avevano venduto ad

situazione di acquisto a non domino, tuttavia, non ipotizzabile in
quanto quest’ultimi non avevano superato la probatío diabolica del
rivendicante.
Avverso la statuizione d’appello ricorrono Marcello, Francesco e
Carmine Damiano, prospettando tre motivi di censura. Resiste con

hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti allegano violazione degli artt.
1362, 1363, 1364 e 1965 cod. civ.
La Corte d’appello aveva assegnato all’atto di divisione,
intervenuto per rogito notarile il 16 gennaio 1964, valore transattivo,
con l’effetto di aver ritenuto essere stata effettuata dalle parti una
sorta di riduzione consensuale delle disposizioni testamentarie,
provvedendo, come si legge nella detta sentenza, ad «individuare ed
assegnare la quota di legittima e quella disponibile e, individuata ed
assegnata quest’ultima agli eredi della d’Alessio, procedere al
sorteggio di otto porzioni pari al numero dei figli del de cuius senza
(significativamente) nulla dire circa il pagamento dei debiti ereditari
da parte di Giuseppe Damiano e della prole del figlio premorto. Il
tutto evidentemente muovendo dell’implicito presupposto che una
parte dei debiti comunque non era stata pagata e dall’intenzione di
ovviare alla palese violazione di legge posta in essere dal testatore
(…) nella parte in cui egli aveva leso i diritti dei figli quali legittimari».
Una tale interpretazione non viene condivisa dai ricorrenti, i quali
assumono che la sentenza non ha tenuto conto della comune
intenzione delle parti (art. 1362, comma 2, cod. civ.), non ha
interpretato le clausole le une attraverso le altre (art. 1363, cod.
civ.), non ha riportato allo specifico del contratto le dichiarazioni, per
quanto possano essere state generiche, delle parti (articolo 1364,
cod. civ.).

4

controricorso Angela Maria Fasolino. Diana e Silvana Damiano non

Prosegue il ricorso affermando che «l’implicito presupposto è che
una parte dei debiti non è stata pagata, ed infatti, la madre dei
condividenti riceve una porzione dell’eredità che, stante l’eventuale
pagamento di tutti i debiti ereditari, non avrebbe ottenuto in virtù del
tenore del testamento e della sua corretta interpretazione, come

contrasto con la stessa valutazione a monte del tenore transattivo
della divisione. Si vuole cioè dire che considerare che l’istituzione di
erede sia stata in un caso sospensivamente condizionata (quella dei
figli che vorranno pagare i debiti) ed in altro risolutivannente
condizionata (quella del coniuge che ha ricevuto tutto), mal si concilia
con la presunta volontà transattivo». La clausola di chiusura, inserita
all’articolo 6 dell’atto di divisione, dalla quale la Corte locale aveva
inteso trarre argomenti per affermare la natura transattiva del
negozio, altro non è per i ricorrenti che è una mera clausola di stile,
priva di effettivo valore negoziale.
In definitiva, per i ricorrenti, «non si evince da alcuna pattuizione
che i condividenti, paciscienti dell’atto notar Savastano, dividendo il
patrimonio abbiano sic et simpliciter, rinunziato alla successione ab
testamento del padre, abrogato la condizione nella stessa contenuta,
transatto una potenziale lite (…) sulla divisione del patrimonio relitto
e non sulla impugnazione di presunte disposizioni testamentarie per
lesione di legittima».
Con il secondo motivo viene denunziata vizio motivazionale su un
punto controverso e decisivo.
La sentenza impugnata giunge alla conclusione che gli appellanti
non avevano fornito la prova del vantato possesso ventennale dei
vani per cui è causa.
L’asserto, secondo la ricostruzione impugnatoria, era meritevole
di censura in quanto non ripercorribile logicamente, non constando
essere stati vagliati tutti gli elementi messi a disposizione del

5

operata dallo stesso Giudicante (…), che, però è palesemente in

Giudicante. In particolare non era stata valorizzata la dichiarazione
liberatoria resa da Luigi Damiano, il cui credito era stato estinto dal
padre dei ricorrenti; non si era tenuto conto delle dichiarazioni di
Arcangelo Iafigliola e Nicola Porchetta, i quali erano stati anche
indicati quali testi; non si era considerato che, essendo l’atto di

a costei essere assegnata una quota dell’eredità, quota che qualcuno,
evidentemente possedeva. Costui è individuato dai ricorrenti in
Giuseppe Damiano, considerato che al medesimo l’atto di divisione
attribuisce la quota corrispondente al retrobottega ed al negozio e
poiché la stessa quota era stata riscattata con il pagamento del
debito al creditore Luigi Damiano, secondo logica, il dante causa dei
ricorrenti era nel possesso dei beni rivendicati, tenuto conto del già
avvenuto decesso della d’Alessio. La dichiarazione della d’Alessio,
svilita dal Giudice d’appello, in realtà individuava il decorso temporale
del possesso di Giuseppe Damiano, assumendo la qualificazione il
significato di una mera valutazione.
Rileva ulteriormente il ricorso che, pur essendo indubbio che la
dichiarazione di successione è un atto unilaterale recante
comunicazione di scienza, la stessa andava, tuttavia, inquadrata nel
complessivo quadro probatorio, in particolare dovendosi dare una
spiegazione logica al pagamento dei tributi effettuata nel corso degli
anni dai ricorrenti.
Inoltre non si era prestata la dovuta attenzione al contratto di
affitto dell’i agosto 1971, il quale era stato ritenuto non probante pur
essendo stato sottoscritto da chi era a conoscenza dei fatti. Ulteriore
elemento indiziario avrebbe, poi, dovuto trarsi dalla lettura comparata
del predetto contratto di locazione con la descrizione della massa
ereditaria da dividere fatta dal geometra Carpinone.
Infine il contrasto rilevato in sentenza tra la dichiarazione
rilasciata dalla d’Alessio e la sua posizione di rinunzianti all’eredità

6

divisione sopravvenuto al decesso della d’Alessio, non avrebbe potuto

viene giudicato insussistente, in quanto la rinuncia all’eredità, di per
sé, non è incompatibile con la protrazione del possesso.
I due esposti motivi, del tutto compenetrati, non risultano fondati.
Con gli stessi, infatti, i ricorrenti propongono, in definitiva, una
integrale revisione di merito del processo, del tutto incompatibile con

I predetti, a ben vedere, utilizzando il pretesto della denunzia
della violazione di legge, assegnano impropriamente al giudizio di
legittimità la revisione integrale del giudizio d’appello, includente la
valutazione delle prove e gli apprezzamenti di merito effettuati dal
giudice. Invero, attraverso l’illustrazione delle due censure i
ricorrenti, in definitiva, assumono che la Corte locale abbia fatto
cattivo esercizio del proprio potere discrezionale nel valutare gli esiti
istruttori.
Non può farsi a meno di evidenziare che, come spesso accade,
con il ricorso si propone l’approvazione di una linea interpretativa dei
fatti di causa alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice,
così sperdendosi del tutto il senso del sindacato di legittimità.
Con i motivi in esame i Damiano finiscono con l’invocare, al di là
dell’appiglio meramente formale della indicazione delle norme
pretesannente violate, la complessiva rivalutazione della ricostruzione
fattuale effettuata dalla Corte territoriale, che impinge nelle
preclusioni del giudizio di legittimità, essendosi più volte chiarito che
la violazione degli artt. 115 116, cod. proc. civ. (peraltro, qui neppure
evocata), è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti
del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.
civ. (sia pure nel testo meno angusto, in vigore prima della riforma
operata dall’articolo 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero
83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134) e deve emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli

7

il giudizio di legittimità.

atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 24434,
30/11/2016, Rv. 642202).
Miglior sorte non merita il richiamo in blocco alle norme
sull’interpretazione del negozio, ridotto a mero programma
didascalico del precetto di legge.

narrazione, letteralmente soffocata da una congerie di documenti e
stralci, trasferiti con la fotocopiatura. Reperti, questi, non solo non
sempre auto-esplicativi, ma soprattutto largamente non autosufficienti, non avendo questa Corte a disposizione la fonte
dell’espianto e, pertanto incontrollabili.
Nello specifico, per contro, deve rilevarsi che la Corte locale ha
compiutamente argomentate vagliato le risultanze probatorie,
giungendo a conclusione di merito in questa sede non censurabile. In
particolare si risolve in una critica di merito la doglianza rivolta dai
ricorrenti alla qualificazione del contratto di divisione, al quale la
Corte d’appello ha assegnato natura anche transattiva, sulla base di
argomenti nient’affatto illogici o contraddittori (pag. 19 e segg.).
Parimenti è incensurabili risultano le valutazione delle prove orali e di
quelle documentali: equivoci i prodotti contratti di locazione, sia
quanto l’individuazione dell’immobile, che quanto alla qualificazione
del locatore (costui, infatti, non necessariamente coincide con il
possessore); palesemente ininfluente la dichiarazione scritta
attribuita a Maria Grazia Fasolino, attraverso la quale si pretende dare
la prova di una qualità giuridica (possesso), che, come par ovvio, si
risolve in una valutazione tecnica resa da soggetto non legittimato e,
peraltro, in una forma non consentita (non trattandosi di atto
negoziale, solo attraverso la prova testimoniale la Fasolino, quando
ancora in vita, avrebbe potuto essere escussa).
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorso denunzia vizio
motivazionale su un fatto controverso e decisivo.

8

Inoltre, non può non stigmatizzarsi il complessivo impianto della

Lamentano i ricorrenti che la sentenza abbia ritenuto
inammissibile la doglianza riguardante il diniego istruttorio del
Tribunale. In particolare viene dedotto che la richiesta di prova in
appello non era stata avanzata solo alla fine dell’atto di
impugnazione, ma anche in sede d’esposizione del motivo. Indi il

disattese in primo grado, spiegando le ragioni per le quali la maggior
parte di esse avrebbero dovuto essere accolte.
La doglianza è inammissibile.
Sul punto non consta essere stato sviluppato specifico motivo
d’appello. Le critiche che oggi i ricorrenti muovono alle scelte
istruttorie di primo grado avrebbero dovuto essere sottoposte al
Giudice d’appello e, solo dopo, a questa Corte.
Né può reputarsi bastevole a configurare motivo d’appello la mera
lamentazione, sfornita di ogni appiglio di specifica critica, che la prova
testimoniale richiesta dalla controparte era stata ammessa a
differenza di quella richiesta degli odierni ricorrenti. Né può sostituire
la rituale censura d’appello la istanza istruttoria reiterata in secondo
grado, non accompagnata dall’illustrazione della ritenuta ingiustizia
della scelta istruttoria di primo grado (cfr. Sez. 3, n. 15519,
7/7/2006, n. 15519).
In virtù del principio di soccombenza il ricorrente dovrà
rimborsare alla controparte le spese legali del giudizio di legittimità,
nella misura, stimata congrua, tenuto conto del valore e della qualità
della causa, nonché delle attività svolte, di cui in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis
(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio
2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del
contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13;

9

ricorso passa in analitica rassegna le istanze di prova testimoniale

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
legali in favore della resistente Angela Maria Fasolino, che liquida in
euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito
dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma il giorno 24/5/2017

accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA